Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2008
Corte cost., ord. 27 febbraio 2008, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2008
- Data di deposito
- 27 febbraio 2008
- Data di decisione
- 25 febbraio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-quaterdecies, comma 16, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- legge n. 248 del 2 dicembre 2005
- art. 36, comma 2, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32131
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti l'art. 11 -quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica perché di tale disposizione i rimettenti, in base alla stessa prospettazione delle loro censure, non debbono fare applicazione nei giudizi a quibus.
Massima n. 32132
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per mancata descrizione della fattispecie perché il rimettente ha descritto in modo sufficiente la fattispecie sottoposta al suo esame, avendo egli precisato che gli avvisi impugnati nel giudizio principale riguardano «aree in concreto edificabili solo a seguito dell'approvazione di strumenti attuativi (piano particolareggiato e piano comunale)» ed avendo quindi data per presupposta, nella specie, l'inedificabilità del suolo per la mancanza di detti strumenti attuativi.
Massima n. 32133
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, in quanto la disposizione censurata, nello stabilire che un'area è da considerare fabbricabile, ai fini dell'ICI, «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», sarebbe dotata di efficacia retroattiva ed inciderebbe, pertanto, sulla precedente definizione di area fabbricabile rilevante ai fini dell'ICI e contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera b ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Infatti, la disposizione censurata, avendo natura di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b ), di tale decreto legislativo, si limita ad attribuire alla disposizione interpretata uno dei significati già ricompresi nell'area semantica della disposizione stessa e, pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi irragionevole. - In tal senso, v. le citate ordinanza n. 400/2007 e le sentenze n. 234/2007, n. 274, n. 135 e n. 39/2006, n. 291/2003, n. 374/2002. - Sulla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti), v. citate ordinanze n. 180/2007, n. 428/2006 e n. 216/2004.
Massima n. 32134
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché ai princípi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica. Infatti, la potenzialità edificatoria dell'area fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dall'eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell'acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale. Né il criterio del valore venale può comportare una valutazione fissa ed astratta del bene, ma consente di attribuire al terreno (già qualificato come edificabile dallo strumento urbanistico generale) il suo valore di mercato, adeguando la valutazione alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti probabilità di rendere attuali le potenzialità edificatorie dell'area. - In tal senso, v. anche ordinanze n. 155/2005, n. 173/2003, n. 481 e n. 311/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica – con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate dalla Commissione tributaria regionale del Lazio – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione – e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica – con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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