Corte costituzionale
Ordinanza n. 398/2008
Corte cost., ord. 28 novembre 2008, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 398/2008
- Data di deposito
- 28 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:398
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32998
È manifestamente inammissibile, in relazione gli articoli. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione) e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo). Il giudice rimettente non ha, infatti, precisato gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo mentre ne sarebbe stata necessaria l'indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti. La questione è manifestamente inammissibile anche per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato. - Sulla necessità, per il giudice rimettente, di indicare, ai fini della valutazione della rilevanza, gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio 'a quo', v. la cit. ordinanza n. 14 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie si vedano le ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione perché meramente ipotetica ed astratta si rinvia alla sentenza n. 66 del 2005 e alle ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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