Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/2008
Corte cost., ord. 28 novembre 2008, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/2008
- Data di deposito
- 28 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:397
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32997
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, in riferimento all'art.27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la frazione di libertà controllata non ancora eseguita possa essere convertita in pena detentiva nel caso in cui si accerti una condotta del condannato che, pur non costituendo una diretta violazione delle prescrizioni impartite con il provvedimento di conversione, sia comunque chiaramente contraria alle finalità rieducative previste. Il giudice rimettente muove, invero, da un erroneo presupposto interpretativo (già rilevato dalla Corte in precedente sentenza di non fondatezza di cui in motivazione) secondo il quale la violazione di una sola delle prescrizioni non sarebbe condizione sufficiente ai fini della conversione. La disposizione denunciata non richiede, a tali fini, una plurima violazione, gravando peraltro sul giudice un onere di motivazione sul perché ritiene di dover procedere alla conversione in presenza di una sola violazione. - Sul potere delibativo del giudice a fronte di un'unica violazione delle prescrizioni, v. la citata sentenza n. 199 del 1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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