Corte costituzionale
Ordinanza n. 393/2008
Corte cost., ord. 28 novembre 2008, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 393/2008
- Data di deposito
- 28 novembre 2008
- Data di decisione
- 19 novembre 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:393
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32990
Premesso che sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, è inammissibile l'intervento di chi sia parte non nel giudizio a quo , ma in un giudizio analogo, nel quale il giudice non ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, il cui carattere di incidentalità verrebbe meno ove si consentisse l'accesso delle parti a detto giudizio senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . - Sui requisiti di ammissibilità dell'intervento di soggetti che non siano parti del giudizio a quo , v., citate, sentenza n. 96 del 2008; ordinanza pronunciata nell'udienza del 26 febbraio 2008 e ordinanza n. 414 del 2007. - In particolare, sulla inammissibilità dell'intervento di un soggetto che sia parte in un giudizio analogo a quello nel quale è stata sollevata la questione, v., citate, sentenza n. 220 del 2007; ordinanze pronunciate nelle udienze del 3 luglio 2007 e del 19 giugno 2007.
Massima n. 32991
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 72- bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il quale, all'alinea del comma 1, prevede che «Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede». La questione difetta di rilevanza in quanto, posto che il giudice ben può sollevare questione di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando non provveda sulla domanda cautelare, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce, nel caso di specie il rimettente non si è limitato a sospendere il giudizio cautelare, ma ha sospeso - con provvedimento non dichiarato soggetto a successiva conferma nel medesimo giudizio cautelare - il processo esecutivo ed ha, pertanto, accolto l'istanza di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 proposta dalla parte opponente, così esaurendo definitivamente il proprio potere cautelare, e ha comunque omesso di fornire un'adeguata motivazione circa la rilevanza della sollevata questione, non avendo argomentato circa la sussistenza anche del requisito del periculum in mora . - in tema di questioni sollevate nel corso di un procedimento cautelare, v., citate, sentenza n. 161 del 2008 e ordinanza n. 25 del 2006. - Nel senso che, in caso di questione sollevata nel corso di procedimento cautelare, il rimettente debba motivare anche sulla sussistenza del periculum in mora , v., citate, sentenze n. 370 del 2008 e n. 108 del 1995
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di Francesco Carlo Rizzuto, in proprio;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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