Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/2008

Corte cost., ord. 25 novembre 2008, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
389/2008
Data di deposito
25 novembre 2008
Data di decisione
19 novembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 346, legge n. 311 del 30 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 32981

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. L'ordinanza di rimessione, infatti, presenta molteplici difetti di motivazione in quanto il rimettente pone a raffronto tipi negoziali eterogenei (i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, da un lato, e gli altri contratti, dall'altro), senza però motivare adeguatamente in ordine a tale diversità e alla dedotta irragionevolezza delle conseguenze della sanzione della nullità sulle posizioni dei contraenti. Inoltre, il medesimo rimettente non individua quali siano i motivi dell'adombrata irragionevolezza intrinseca della norma e del suo presunto contrasto con l'ipotizzato diritto fondamentale della persona all'autonomia contrattuale.

Massima n. 32982

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli art. 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se non registrati. Il parametro evocato, infatti, non è conferente in quanto la norma impugnata non introduce ostacoli alla tutela giurisdizionale. - Negli stessi termini, v., citata, ordinanza n. 420 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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