Corte costituzionale
Ordinanza n. 365/2008
Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 365
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 365/2008
- Data di deposito
- 7 novembre 2008
- Data di decisione
- 3 novembre 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:365
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 41, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 31, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 39, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
- art. 41, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Massime
Massima n. 32907
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione. - Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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