Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/2008

Corte cost., ord. 7 novembre 2008, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
365/2008
Data di deposito
7 novembre 2008
Data di decisione
3 novembre 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 41, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 31, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
  • art. 39, decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006
  • art. 41, comma 4, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 32907

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione. - Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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