Corte costituzionale
Ordinanza n. 332/2008
Corte cost., ord. 1° agosto 2008, n. 332
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 332/2008
- Data di deposito
- 1° agosto 2008
- Data di decisione
- 30 luglio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:332
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32832
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la scelta legislativa sottesa alla norma transitoria - di impedire la prosecuzione degli appelli (contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace) introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma, anche quando fosse già stata acquisita o individuata una nuova prova decisiva, a seguito di rinnovazione del dibattimento - non può reputarsi manifestamente irragionevole, trovando giustificazione nell'intento di evitare che l'imputato, già prosciolto in primo grado, possa essere condannato a seguito di appello che risulterebbe comunque inammissibile in base alla disciplina a regime. Né sussiste la violazione del principio della ragionevole durata del processo, dovendosi escludere che la norma transitoria oggetto di scrutinio determini, in via generale, un allungamento dei tempi necessari per la definizione del procedimento - Sulla discrezionalità del legislatore di regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 219/2004 e n. 381/2001; ordinanza n. 455/2006. - Con riferimento alle altre questioni di costituzionalità concernenti la legge n. 46 del 2006, vedi citate, sentenze n. 26 e 320/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze