Corte costituzionale

Ordinanza n. 332/2008

Corte cost., ord. 1° agosto 2008, n. 332

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
332/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:332

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge n. 46 del 20 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32832

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto la scelta legislativa sottesa alla norma transitoria - di impedire la prosecuzione degli appelli (contro le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace) introdotti prima dell'entrata in vigore della riforma, anche quando fosse già stata acquisita o individuata una nuova prova decisiva, a seguito di rinnovazione del dibattimento - non può reputarsi manifestamente irragionevole, trovando giustificazione nell'intento di evitare che l'imputato, già prosciolto in primo grado, possa essere condannato a seguito di appello che risulterebbe comunque inammissibile in base alla disciplina a regime. Né sussiste la violazione del principio della ragionevole durata del processo, dovendosi escludere che la norma transitoria oggetto di scrutinio determini, in via generale, un allungamento dei tempi necessari per la definizione del procedimento - Sulla discrezionalità del legislatore di regolare gli effetti, nei processi in corso, di nuovi istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti, vedi citate, ex plurimis , sentenze n. 219/2004 e n. 381/2001; ordinanza n. 455/2006. - Con riferimento alle altre questioni di costituzionalità concernenti la legge n. 46 del 2006, vedi citate, sentenze n. 26 e 320/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevata, in riferimento agli artt. 3, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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