Corte costituzionale
Ordinanza n. 303/2008
Corte cost., ord. 25 luglio 2008, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 303/2008
- Data di deposito
- 25 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 119, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 32766
Va disposta la restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell'affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell'estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata, a norma del combinato disposto degli artt. 119, secondo comma, e 17, primo comma, della legge fallimentare e 136 del codice di procedura civile. Successivamente all'ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata modificata, dapprima, con l'art. 109 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la cui entrata in vigore è regolata dall'art. 153 dello stesso decreto legislativo, e poi con l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con le quali norme è stato, fra l'altro, stabilito che contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26 della legge fallimentare, sicché si rende necessaria, alla luce di tale ius superveniens , una nuova valutazione non solo della persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo , ma altresì della possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, alla stregua del mutamento intervenuto nel quadro normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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