Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/2008

Corte cost., ord. 18 luglio 2008, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
293/2008
Data di deposito
18 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:293

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32749

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., nella parte in cui "non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente di guida". Ed invero, l'addizione normativa richiesta dal giudice rimettente non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, eccedendo, anzi, i poteri di intervento della Corte e incidendo in scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. In particolare, il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria non solo non si profila quale univoca risposta al dubbio di costituzionalità proposto, ma persino denuncia profili eccentrici rispetto ai principi ordinamentali che governano l'esecuzione della sanzione penale, giacché si traduce in un anomala prerogativa del giudice dell'esecuzione di paralizzare sine die l'applicazione di una pena definitivamente inflitta. Con la conseguenza che il petitum formulato risulta inadeguato rispetto al dubbio di costituzionalità proposto, pretendendo il giudice a quo di operare nel testo dell'art. 139 cod. pen. un'inserzione normativa di cui non vengono definiti i contorni e che non corrisponde al portato di tale disposizione, posto che essa si limita a regolare, nella lettura offertane dalla giurisprudenza, il coordinamento cronologico tra pena principale e pena accessoria, e non i poteri del giudice dell'esecuzione quanto a quest'ultima. Sulla compatibilità di una pena accessoria di tale genere con l'art. 27, comma terzo, Cost. (nel senso dell'infondatezza della questione di costituzionalità allora proposta), vedi, citata, sentenza n. 30/1972.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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