Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/2008

Corte cost., ord. 16 luglio 2008, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
282/2008
Data di deposito
16 luglio 2008
Data di decisione
9 luglio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:282

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32714

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b ), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126- bis , comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi».

Massima n. 32715

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b ), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'articolo 180, comma, 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 Cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204- bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare "la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile", che "una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se " cui si ispira, invece, il codice di rito penale. - Per la restituzione atti nel medesimo giudizio, v. ordinanza n. 23/2007. - Sulla impossibilità di comparare situazioni tra loro eterogenee, v., ex multis , le citate ordinanze n. 335 e n. 249/2007. - Sulla possibilità di configurare diversamente nei singoli procedimenti il diritto al silenzio, v., citata, ordinanza n. 33/2002. - Sulla posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v., citata, sentenza n. 165/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'articolo 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze