Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2008
Corte cost., ord. 16 luglio 2008, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2008
- Data di deposito
- 16 luglio 2008
- Data di decisione
- 9 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 102 del 21 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 32712
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» - non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali. Il rimettente omette, infatti, di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie, v., ex plurimis , citate ordinanze nn. 450, 279 e 278/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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