Corte costituzionale
Ordinanza n. 273/2008
Corte cost., ord. 11 luglio 2008, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 273/2008
- Data di deposito
- 11 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 32701
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5- bis . Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili o manifestamente inammissibili, rispettivamente, con la sentenza n. 22/2007, e con le ordinanze n. 167 e n. 354/2007, e n. 52/2008 e non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute. - V. i precedenti citati, sentenza n. 22/2007 e ordinanze n. 167 e n. 354/2007, n. 52/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Firenze e Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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