Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/2008
Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/2008
- Data di deposito
- 10 luglio 2008
- Data di decisione
- 7 luglio 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 32681
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui - stabilendo che il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) è dovuto in una misura percentuale del «reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo di riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione» - non esclude dalla base di calcolo del contributo per il SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato, indicati «alla lettera h ) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986» [ recte : «alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato dalla lettera i ) del comma 1 dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nel testo applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004»]. Infatti, il rimettente, nel censurare l'assimilazione, ai fini dell'IRPEF e del contributo per il SSN, dei menzionati assegni periodici ai redditi da lavoro dipendente, muove da presupposti interpretativi erronei e ripropone sostanzialmente, senza addurre profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento, le stesse questioni già dichiarate manifestamente non fondate dalla Corte con le ordinanze n. 113 del 2007 e n. 383 del 2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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