Corte costituzionale

Ordinanza n. 258/2008

Corte cost., ord. 10 luglio 2008, n. 258

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
258/2008
Data di deposito
10 luglio 2008
Data di decisione
7 luglio 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:258

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 32681

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui - stabilendo che il contributo per il Servizio sanitario nazionale (SSN) è dovuto in una misura percentuale del «reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo di riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione» - non esclude dalla base di calcolo del contributo per il SSN gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente ed effettivamente separato, indicati «alla lettera h ) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 47 del 1986» [ recte : «alla lettera c ) del comma 1 dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato dalla lettera i ) del comma 1 dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nel testo applicabile anteriormente al 1° gennaio 2004»]. Infatti, il rimettente, nel censurare l'assimilazione, ai fini dell'IRPEF e del contributo per il SSN, dei menzionati assegni periodici ai redditi da lavoro dipendente, muove da presupposti interpretativi erronei e ripropone sostanzialmente, senza addurre profili nuovi o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento, le stesse questioni già dichiarate manifestamente non fondate dalla Corte con le ordinanze n. 113 del 2007 e n. 383 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1986), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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