Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/2008
Corte cost., ord. 4 luglio 2008, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/2008
- Data di deposito
- 4 luglio 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 213, comma 2, sexies, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5-bis, comma 1, lettera c) , numero 2, decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005
- legge n. 168 del 17 agosto 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32676
E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lg.s 30 aprile 1992, n. 285: infatti, nonostante il rimettente censuri la norma nel testo anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, e cioè nella parte in cui prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, il giudice a qu o muove dal corretto - ed adeguatamente motivato - presupposto di dover decidere la controversia facendo applicazione della norma nel suo testo originario.
Massima n. 32677
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla conversione con legge 17 agosto 2005, n. 168, censurato nella parte in cui, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Infatti, appare inconferente il parametro di cui all'art. 27 Cost., che si riferisce alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative. - Sul fatto che l'art. 27 Cost. si riferisca alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative v., citate, da ultimo, ordinanze n. 196 e n. 125/2008.
Massima n. 32678
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla conversione con legge 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, prevedeva la confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Sussiste infatti una adeguata ragione giustificativa a sostegno della scelta del legislatore di reprimere più intensamente quelle infrazioni che hanno la funzione di prevenire i rischi specifici derivanti dagli incidenti in cui siano coinvolti i veicoli a due ruote; inoltre, è escluso che sia irragionevole far gravare la sanzione della confisca anche sul proprietario del mezzo che non sia responsabile dell'infrazione, posto che detta forma di responsabilità è principio di ordine generale nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infine, non si rileva neppure la lamentata disparità di trattamento, collegata al fatto che la sanzione si applicava solo a coloro che avessero subito l'accertamento di taluna delle infrazioni elencate: ciò, infatti, non costituisce un'evenienza patologica, bensì l'effetto tipicamente riconducibile al principio, di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati. - V., i precedenti di cui alle ordinanze n. 196 e n. 125/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che è «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato», sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione – dal Giudice di pace di Vasto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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