Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/2008
Corte cost., ord. 8 febbraio 2008, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/2008
- Data di deposito
- 8 febbraio 2008
- Data di decisione
- 28 gennaio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 2 febbraio 2006
Parametri
- art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, comma 29, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 26, legge n. 62 del 18 aprile 2005
Massime
Massima n. 32080
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, che modifica l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5, censurato per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e) , e 119 Cost., l'interesse dello Stato ricorrente alla soluzione della questione - nonostante sia sopravvenuta l'abrogazione della norma censurata a decorrere dal 4 ottobre 2007 - permane con riferimento al periodo durante il quale la disposizione censurata è stata in vigore, precisamente dal 27 gennaio 2005 al 3 ottobre 2007.
Massima n. 32081
E' manifestamente inammissibile, per genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1, che modifica l'art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5, censurato, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e) , e 119 Cost., nella parte in cui fissa il nuovo importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in base alla provenienza e alla natura dei rifiuti e non in base alle tipologie di discariche in cui è consentito il conferimento, come prescritto dall'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Infatti, il ricorrente non dimostra l'incompatibilità tra la fonte normativa regionale e quella statale - perché non lamenta la violazione, da parte della prima, dei limiti minimi e massimi di ammontare del tributo fissati dalla seconda - e si limita a dedurre che le categorie di rifiuti considerate dalla norma impugnata sono diverse da quelle considerate nella norma interposta statale. - Sulla manifesta inammissibilità in caso di genericità delle censure prospettate v., citate, ex plurimis , sentenze n. 246 e n. 51/2006, n. 360 e n. 336/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2006), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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