Corte costituzionale
Ordinanza n. 238/2008
Corte cost., ord. 27 giugno 2008, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 238/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:238
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32639
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2- bis , cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato. Invero, premesso che il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilità siano affetti da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura, il giudice rimettente omette ogni motivazione sulla rilevanza della questione, poiché non chiarisce se la parte abbia tempestivamente attivato la procedura di ricusazione e non esplicita in base a quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all'emissione del decreto di giudizio immediato. - Sul fatto che, secondo il diritto vivente, i provvedimenti adottati dal giudice incompatibile non sono affetti da nullità, v., citate, ordinanze n. 346/2000 e n. 36/1999. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v., citata ordinanza n. 346/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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