Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/2008

Corte cost., ord. 27 giugno 2008, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
238/2008
Data di deposito
27 giugno 2008
Data di decisione
23 giugno 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:238

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32639

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2- bis , cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato. Invero, premesso che il diritto vivente esclude che i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilità siano affetti da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura, il giudice rimettente omette ogni motivazione sulla rilevanza della questione, poiché non chiarisce se la parte abbia tempestivamente attivato la procedura di ricusazione e non esplicita in base a quale principio o regola processuale l'accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all'emissione del decreto di giudizio immediato. - Sul fatto che, secondo il diritto vivente, i provvedimenti adottati dal giudice incompatibile non sono affetti da nullità, v., citate, ordinanze n. 346/2000 e n. 36/1999. - Sul difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v., citata ordinanza n. 346/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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