Corte costituzionale
Ordinanza n. 237/2008
Corte cost., ord. 27 giugno 2008, n. 237
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 237/2008
- Data di deposito
- 27 giugno 2008
- Data di decisione
- 23 giugno 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:237
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione siciliana n. 7 del 2 agosto 2002
- art. 1, comma 6, legge della Regione siciliana n. 16 del 29 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32638
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mod., censurato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., nella parte in cui - stabilendo che si applica nel territorio della Regione siciliana la legge 11 febbraio 1994, n. 109 «con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni da essa apportate» - ha introdotto l'art. 21, comma 1- bis , successivamente modificato dall'art. 1, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2005, il quale, in relazione agli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, assegna al sorteggio nel meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, il compito di determinare l'esclusione di alcune offerte e la permanenza in gara di altre, indipendentemente dalla individuazione di soglie di anomalia. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dall'art. 1, comma 10, della legge della Regione siciliana 21 agosto 2007, n. 20, che ha introdotto una disciplina, in parte diversa, del meccanismo di esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, precisandone peraltro i criteri di applicazione, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, è necessario che il rimettente effettui una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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