Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/2008

Corte cost., ord. 25 giugno 2008, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/2008
Data di deposito
25 giugno 2008
Data di decisione
25 giugno 2008
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:230

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 19 marzo 2008
  • ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 14 maggio 2008

Parametri

  • art. 94, Costituzione
  • art. 95, Costituzione
  • legge n. 801 del 24 ottobre 1977
  • art. 202, codice di procedura penale
  • legge n. 124 del 3 agosto 2007
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 32627

E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in relazione alle ordinanze istruttorie emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell'ambito del processo avente ad oggetto la responsabilità penale di numerosi funzionari del SISMI, di agenti di un Servizio straniero e di altri, relativamente al reato di sequestro di persona. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, e il giudice monocratico del Tribunale di Milano è legittimato a resistere in giudizio, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. In ordine al profilo oggettivo, è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio la tutela del segreto di Stato. - Su precedenti conflitti coinvolgenti la tutela del segreto di Stato v., citate, ordinanze n. 125 e n. 124/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, della presente ordinanza;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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