Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/2008
Corte cost., ord. 25 giugno 2008, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/2008
- Data di deposito
- 25 giugno 2008
- Data di decisione
- 25 giugno 2008
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:230
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 19 marzo 2008
- ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen. del 14 maggio 2008
Parametri
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 202, codice di procedura penale
- legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 32627
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in relazione alle ordinanze istruttorie emesse il 19 marzo ed il 14 maggio 2008, nell'ambito del processo avente ad oggetto la responsabilità penale di numerosi funzionari del SISMI, di agenti di un Servizio straniero e di altri, relativamente al reato di sequestro di persona. Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, e il giudice monocratico del Tribunale di Milano è legittimato a resistere in giudizio, in quanto in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. In ordine al profilo oggettivo, è lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, essendo devoluta alla responsabilità del Presidente del Consiglio la tutela del segreto di Stato. - Su precedenti conflitti coinvolgenti la tutela del segreto di Stato v., citate, ordinanze n. 125 e n. 124/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, al ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Tribunale ordinario di Milano – Sezione IV penale – giudice monocratico, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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