Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2008
Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2008
- Data di deposito
- 13 giugno 2008
- Data di decisione
- 9 giugno 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:209
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32567
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non viola l'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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