Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/2008

Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 209

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
209/2008
Data di deposito
13 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:209

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32567

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c ), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che le spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico sono anticipate dall'erario, implicherebbe il previo esborso da parte dell'ausiliario della somma corrispondente alle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico. La previsione che l'anticipazione a carico dell'erario delle spese sostenute dall'ausiliario venga disposta solo dopo che il professionista nominato dal magistrato abbia fornito la prova di averle effettivamente affrontate non viola l'art. 24 Cost., in quanto la prevista anticipazione da parte dello Stato delle spese già sostenute dal consulente non preclude a quest'ultimo di adempiere al proprio incarico, senza assumere definitivamente su di sé l'onere di dette spese, e di conseguenza alle parti coinvolte nel procedimento di esercitare il loro diritto di difesa, mentre è inconferente l'evocato parametro di cui all'art. 111 Cost., non incidendo il procedimento di liquidazione delle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato sui tempi di celebrazione del processo cui lo stesso procedimento è accessorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze