Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/2008

Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
204/2008
Data di deposito
13 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:204

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32559

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di motivazione in ordine al parametro di cui viene dedotta la violazione. - Per l'inammissibilità di censure prive di motivazione con riferimento al parametro evocato, v., citate, ordinanze n. 72/2007 e n. 414/2005.

Massima n. 32560

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, e deve comunque escludersi che un trattamento sanzionatorio in misura fissa sia di per sé contrario al principio di ragionevolezza. - Sulla discrezionalità del legislatore nella individuazione delle condotte sanzionabili e del relativo trattamento sanzionatorio, v. citate, ordinanze nn. 45 e 169/2006. - Sui trattamenti sanzionatori in misura fissa, v., citate, ordinanze n. 401/2005, n. 282/2001, n. 159/1994.

Massima n. 32561

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 - e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, là dove si prevede la decurtazione di cinque punti in caso di mancato uso della cintura di sicurezza. L'ordinanza di rimessione difetta, invero, di una compiuta descrizione della fattispecie, il che rende impossibile il vaglio dell'effettiva applicabilità delle norme censurate al caso dedotto. - Per la manifesta inammissibilità della questione in caso di omessa descrizione della fattispecie, v., citate, ordinanze nn. 353, 333 e 317/2007 e n. 374/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – e dell'art. 172, commi 1 e 8, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 151 del 2003, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rieti, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli 126-bis e 172, commi 1 e 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Assisi, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis e 172, commi 1 e 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rieti, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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