Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/2008
Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 2, secondo periodo, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 3-bis, comma 7, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 1, comma 1, legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 32542
Restituzione al rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3- bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale, nel disciplinare la proposizione dell'appello innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, prevede che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata». Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuiva, secondo la lettura datane dal diritto vivente, alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari, sicché, in relazione al giudizio principale, è venuta meno la giurisdizione del rimettente e si rende quindi necessario restituire gli atti al giudice a quo , perché prenda atto di tale mutamento del quadro normativo e delle sue conseguenze in ordine alla rilevanza delle questioni. - V., citata, sentenza n. 130/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con riguardo alle questioni da essa sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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