Corte costituzionale
Ordinanza n. 194/2008
Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 194/2008
- Data di deposito
- 6 giugno 2008
- Data di decisione
- 21 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 15, legge n. 52 del 6 febbraio 1996
Massime
Massima n. 32534
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto la fattispecie di esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996, in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e prevede pene superiori ai "limiti edittali" indicati nella legge stessa. Infatti, i rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega sulla cui base va apprezzata la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di delega, poiché non hanno tenuto conto dei criteri generali stabiliti dalla stessa legge in tema di disciplina delle sanzioni, in particolare di quanto stabilito nell'art. 3, secondo il quale il legislatore delegato poteva introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs., e poteva prevedere anche sanzioni identiche a quelle già eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. La norma incriminatrice in discussione è stata emanata proprio sulla base del suddetto criterio generale di delega, sul rilievo che la fattispecie di abusivismo ivi contemplata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Sulla errata individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.
Massima n. 32535
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti del thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione, ulteriori profili di costituzionalità dedotti dalle parti, quando non siano stati fatti propri dal giudice a quo o siano diretti ad ampliare successivamente il contenuto dell'ordinanza. - V., citati, ex plurimis , sentenze n. 134/2003 (recte : ordinanza) , n. 330 e 49/1999; ordinanze n. 219 e n. 44/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari, dal Tribunale di Novara e dal Tribunale di Mondovì con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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