Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/2008

Corte cost., ord. 6 giugno 2008, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
194/2008
Data di deposito
6 giugno 2008
Data di decisione
21 maggio 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 32534

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui configura come delitto la fattispecie di esercizio delle attività di intermediazione finanziaria di cui ai d.lgs. emanati in attuazione della legge-delega n. 52 del 1996, in assenza di iscrizione nell'elenco degli operatori abilitati, e prevede pene superiori ai "limiti edittali" indicati nella legge stessa. Infatti, i rimettenti hanno individuato in modo errato la norma di delega sulla cui base va apprezzata la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di delega, poiché non hanno tenuto conto dei criteri generali stabiliti dalla stessa legge in tema di disciplina delle sanzioni, in particolare di quanto stabilito nell'art. 3, secondo il quale il legislatore delegato poteva introdurre sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei d.lgs., e poteva prevedere anche sanzioni identiche a quelle già eventualmente comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività. La norma incriminatrice in discussione è stata emanata proprio sulla base del suddetto criterio generale di delega, sul rilievo che la fattispecie di abusivismo ivi contemplata è omogenea e di pari offensività rispetto al delitto di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al delitto di abusivo esercizio dell'attività di mediazione creditizia, ex art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108. - Sulla errata individuazione della norma di delega v., citate, sentenza n. 382/2004 e ordinanza n. 72/2003.

Massima n. 32535

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti del thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione, ulteriori profili di costituzionalità dedotti dalle parti, quando non siano stati fatti propri dal giudice a quo o siano diretti ad ampliare successivamente il contenuto dell'ordinanza. - V., citati, ex plurimis , sentenze n. 134/2003 (recte : ordinanza) , n. 330 e 49/1999; ordinanze n. 219 e n. 44/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari, dal Tribunale di Novara e dal Tribunale di Mondovì con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze