Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/2008
Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 1, comma 5, legge n. 133 del 13 maggio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32500
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento». L'ordinanza di rimessione non contiene, infatti, argomentazione in ordine alla affermata non manifesta infondatezza della questione medesima in relazione al parametro evocato.
Massima n. 32501
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente sottopone il diritto al rimborso degli importi corrisposti all'erario con versamento diretto al breve termine decadenziale di 18 mesi, mentre il diritto al rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta, disciplinato dal primo comma dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, è invece sottoposto al più ampio termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 del codice civile. Questioni analoghe sono già state dichiarate manifestamente infondate sul rilievo della non omogeneità delle posizioni poste a raffronto dal rimettente e non vengono prospettati profili diversi da quelli già presi in esame o, comunque, tali da indurre a modificare il precedente orientamento, mentre la circostanza che il legislatore ha successivamente e gradatamente introdotto per i rimborsi delle imposte corrisposte mediante assoggettamento a ritenuta diretta ovvero mediante versamento diretto, un unico termine decadenziale di quarantotto mesi è effetto di una sua scelta discrezionale diretta a unificare i termini per esercitare il diritto al rimborso, che non elimina la riscontrata non omogeneità delle situazioni comparate dal rimettente. - Sulla non omogeneità delle situazioni disciplinate dagli artt. 37 e 38, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, v., citate, ordinanze nn. 305/1985, 545/1987 e 430/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) – nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) – sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo primo comma dell'art. 38 del d. P.R. n. 602 del 1973 – nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della legge n. 133 del 1999 – sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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