Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/2008
Corte cost., ord. 23 maggio 2008, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/2008
- Data di deposito
- 23 maggio 2008
- Data di decisione
- 19 maggio 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 32499
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine massimo per la notificazione, al conduttore moroso di alloggio di edilizia economica e popolare, del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, a pena di inefficacia dello stesso. Il giudice rimettente non ha adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in quanto, in presenza di specifici precedenti giurisprudenziali, aveva l'onere di interrogarsi se la ritenuta applicabilità dei termini della procedura d'ingiunzione al procedimento speciale previsto dalla disposizione censurata, anche a preferenza dei più ristretti termini previsti dalla norma speciale, non comportasse, quasi di conseguenza necessaria, l'applicabilità di termini non previsti da quest'ultimo, come quello della notificazione del decreto ingiuntivo previsto a pena d'inefficacia dall'art. 644 cod. proc. civ. - Sull'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 del r.d. n. 1165 del 1938, v. citata sentenza n. 159/1969. - Sulle interpretazioni costituzionalmente orientate dell'art. 32 del r.d. n. 1165/1938 v. la citata ordinanza n. 227/2006 e le citate sentenze nn. 203/2003 e 419/1991. - Sull'obbligo per il giudice a quo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, v. le citate ordinanze n. 343 e n. 70/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Belluno, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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