Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/2008
Corte cost., ord. 18 aprile 2008, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/2008
- Data di deposito
- 18 aprile 2008
- Data di decisione
- 14 aprile 2008
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 6, comma 17, lettera b), legge n. 488 del 23 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 32318
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - il quale prevede che, per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazioni, l'aliquota dell'IRAP è dovuta, per determinati periodi d'imposta, nella misura del 5,4 per cento, invece che nella misura ordinaria del 4,25 per cento fissata dal comma 1 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie -, sollevate per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur in presenza di una identica «capacità contributiva reale», rappresentata dalla «differenza tra i ricavi e i costi» dell'impresa di cui sono titolari i soggetti passivi d'imposta, la disposizione censurata sottopone irragionevolmente le imprese del settore finanziario ad un prelievo fiscale maggiore rispetto agli altri settori produttivi, creando, conseguentemente, tra i diversi settori di attività, una disparità di trattamento arbitraria e priva di giustificazione nel sistema, ponendo a carico di dette imprese del settore finanziario l'onere economico di colmare il minor gettito dell'IRAP derivante dall'applicazione di aliquote d'imposta più basse nel settore dell'agricoltura. Trattasi, infatti, della riproposizione di questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 21 del 2005, successiva all'ordinanza di rimessione, senza prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurla a modificare il precedente orientamento.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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