Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2008

Corte cost., ord. 18 aprile 2008, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2008
Data di deposito
18 aprile 2008
Data di decisione
14 aprile 2008
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 6, comma 17, lettera b), legge n. 488 del 23 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 32318

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - il quale prevede che, per le banche, gli istituti finanziari e le imprese di assicurazioni, l'aliquota dell'IRAP è dovuta, per determinati periodi d'imposta, nella misura del 5,4 per cento, invece che nella misura ordinaria del 4,25 per cento fissata dal comma 1 dell'art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie -, sollevate per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto, pur in presenza di una identica «capacità contributiva reale», rappresentata dalla «differenza tra i ricavi e i costi» dell'impresa di cui sono titolari i soggetti passivi d'imposta, la disposizione censurata sottopone irragionevolmente le imprese del settore finanziario ad un prelievo fiscale maggiore rispetto agli altri settori produttivi, creando, conseguentemente, tra i diversi settori di attività, una disparità di trattamento arbitraria e priva di giustificazione nel sistema, ponendo a carico di dette imprese del settore finanziario l'onere economico di colmare il minor gettito dell'IRAP derivante dall'applicazione di aliquote d'imposta più basse nel settore dell'agricoltura. Trattasi, infatti, della riproposizione di questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 21 del 2005, successiva all'ordinanza di rimessione, senza prospettazione di profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurla a modificare il precedente orientamento.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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