Corte costituzionale

Ordinanza n. 103/2008

Corte cost., ord. 15 aprile 2008, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
103/2008
Data di deposito
15 aprile 2008
Data di decisione
13 febbraio 2008
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:103

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 11 maggio 2006
  • art. 3, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 34, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 137, comma 3, Costituzione
  • art. 234, Trattato CE
  • art. 49, Trattato CE
  • art. 81, coordinato con l'art. 3, lettera g), Trattato CE
  • art. 81, coordinato con l'art. 10, Trattato CE
  • art. 87, Trattato CE
  • art. 3, legge n. 204 del 13 marzo 1958
  • coordinato con l'art. 3, lettera g), Trattato CE n. 81
  • coordinato con l'art. 10, Trattato CE n. 81

Massime

Massima n. 32300

È ammissibile l'evocazione, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, di normativa comunitaria come elemento integrante del parametro di costituzionalità costituito dall'art. 117, primo comma, Cost. Il vincolo gravante sul legislatore nazionale e derivante dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario opera, infatti, con modalità diverse a seconda che il giudizio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. In questo secondo caso le norme comunitarie rendono concretamente operativo il citato parametro, consentendo alla Corte di procedere alla valutazione di conformità della legge regionale rispetto all'ordinamento comunitario.

Massima n. 32301

Nel quadro di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale in cui la normativa comunitaria è stata evocata quale elemento integrativo del parametro di costituzionalità, la Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, può esaminare esclusivamente quelle violazioni del diritto comunitario che sono state denunciate dal ricorrente.

Massima n. 32302

La Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell'ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza. Nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale la Corte è, a differenza di quelli promossi in via incidentale, l'unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia. Essa è pertanto legittimata ad effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE, risultando altrimenti leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.

Massima n. 32303

Sono non manifestamente infondate e rilevanti le questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario in tema di libertà dei servizi, per l'aggravio dei costi dei servizi resi alle imprese «non residenti» (art. 49 del Trattato CE) e in tema di divieto di aiuti di stato, per il vantaggio economico concorrenziale derivante alle imprese «residenti» dal minor costo dei servizi (art. 87 del Trattato CE). In ordine alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali per presunto contrasto del'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, art. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, istitutivo dell' imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto, con le citate norme comunitarie, va premesso che, in base alla disposizione censurata, tale imposta si applica: a) alle imprese esercenti unità da diporto (o, comunque, utilizzate a scopo di diporto) non fiscalmente domiciliate in Sardegna, e, in particolare, alle imprese la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere dette unità a disposizione di terzi; b) alle imprese esercenti «aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato di persone», cioè alle imprese che effettuano operazioni di trasporto aereo (diverse dal «lavoro aereo»), senza compenso, e, quindi, nell'àmbito della cosiddetta "aviazione generale di affari", definita dall'art. 2, lettera l) , del Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, come attività di aviazione generale effettuata dall'esercente con trasporto senza remunerazione per motivi attinenti alla propria attività di impresa. Riguardo a tali imprese, non può escludersi che il loro assoggettamento a tassazione nel solo caso in cui non abbiano domicilio fiscale in Sardegna crei una discriminazione e un conseguente aggravio di costi rispetto a quelle che, pur svolgendo la stessa attività, non sono tenute al pagamento del tributo per il solo fatto di avere domicilio fiscale in Sardegna. In entrambi i casi - e cioè, con riferimento tanto all'ampio mercato dell'utilizzazione commerciale delle unità da diporto, quanto al più ristretto mercato delle imprese che effettuano direttamente trasporti aerei aziendali di persone senza remunerazione - può ipotizzarsi, infatti, che l'applicazione della censurata imposta regionale di scalo dia luogo a un aggravio selettivo del costo dei servizi resi dalle imprese "non residenti", che assume rilevanza per l'ordinamento comunitario sia come restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE), sia come aiuto di Stato alle imprese con domicilio fiscale in Sardegna (art. 87 del Trattato CE), con effetti discriminatori e distorsivi della concorrenza. In ordine alla rilevanza delle questioni, essa sussiste in quanto, da un lato, l'interpretazione richiesta alla Corte di giustizia è necessaria per pronunciare la sentenza della Corte costituzionale, poiché le questioni interpretative sollevate sono ricomprese nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale, e, d'altro lato, in quanto la legittimità costituzionale della norma censurata non può essere scrutinata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., senza che si proceda alla valutazione della sua conformità al diritto comunitario, essendo già stata esclusa dalla Corte, per le ragioni esposte nella sentenza n. 102 del 2008, la fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale dedotti dal ricorrente con riferimento a questioni diverse da quelle oggetto della ordinanza di rinvio pregiudiziale.

Massima n. 32304

È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere inteso nel senso che osta all'applicazione della norma della regione Sardegna (art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2) che stabilisce un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili alle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da loro stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di "aviazione generale d'affari".

Massima n. 32305

È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 87 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se la previsione - contenuta nell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007 - di un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili gravante sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri, ai sensi dell'art. 87 del Trattato, un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.

Massima n. 32306

È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 49 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se esso debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità.

Massima n. 32307

È necessario sollevare, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 87 del Trattato, affinché la Corte di Giustizia accerti se l'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri - ai sensi dell'art. 87 del Trattato - un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.

Massima n. 32364

È riservata al prosieguo del giudizio ogni decisione sull'asserita violazione dell'art. 81 «coordinato con gli artt. 3, lettera g) e 10» del Trattato CE da parte dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, che stabilisce un'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone di sottoporre alla Corte di giustizia CE, in via pregiudiziale, le seguenti questioni di interpretazione degli artt. 49 e 87 del Trattato CE:

a) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – Legge finanziaria 2007), secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari;

b) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri – ai sensi dell'art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;

c) se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità;

d) se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri – ai sensi dell'art. 87 del Trattato – un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;

sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddette questioni pregiudiziali;

ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia CE.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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