Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2008

Corte cost., ord. 11 aprile 2008, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2008
Data di deposito
11 aprile 2008
Data di decisione
2 aprile 2008
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 28 del 6 luglio 1978
  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 17 del 13 maggio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 32272

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, laddove prevede che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione». Invero, il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni che rendono applicabile la norma censurata nel giudizio a quo limitandosi ad effettuare affermazioni apodittiche, che non permettono di valutare la rilevanza della questione proposta .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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