Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2008
Corte cost., ord. 11 aprile 2008, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2008
- Data di deposito
- 11 aprile 2008
- Data di decisione
- 2 aprile 2008
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 28 del 6 luglio 1978
- art. 1, legge della Regione Basilicata n. 17 del 13 maggio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 32272
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, laddove prevede che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all'ammodernamento o all'ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l'area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione». Invero, il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni che rendono applicabile la norma censurata nel giudizio a quo limitandosi ad effettuare affermazioni apodittiche, che non permettono di valutare la rilevanza della questione proposta .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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