Corte costituzionale

Sentenza n. 88/2007

Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/2007
Data di deposito
16 marzo 2007
Data di decisione
5 marzo 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 610, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 583, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 584, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 585, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 586, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 587, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 588, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 589, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 590, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 591, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 592, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 593, legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31109

V. titoletto.

Massima n. 31110

Va rigettata, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'eccezione di inammissibilità della questione stessa sul presupposto della prospettazione di questione di natura interpretativa, in quanto sono in ogni caso ammissibili le questioni di natura interpretativa nel giudizio in via principale. - Nello stesso senso, v. citata sentenza n. 412/2004.

Massima n. 31111

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sul presupposto che alle Regioni è data solo facoltà di applicare o meno le disposizioni impugnate. Le Regioni, in quanto conservano un ruolo determinante nello svolgimento delle procedure di valutazione delle proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità, nonché la competenza a promuovere gli accordi di programma ai fini della definizione ed attuazione degli interventi, quando ricevono le proposte formulate dai "promotori", sono tenute, in ogni caso, per effetto delle norme impugnate, ad avviare e portare a termine l'istruttoria secondo le modalità procedimentali descritte nella normativa in esame.

Massima n. 31112

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 583, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale e ne enuncia le caratteristiche. Infatti, la disposizione impugnata si limita, da una parte, ad indicare i possibili "promotori" dell'operazione turistica (meglio precisati dal successivo comma 586), dall'altra, ad individuare gli insediamenti turistici di qualità sia in quelli da realizzare su aree demaniali marittime (escluse quelle destinate a finalità turistico-ricreative), sia in quelli risultanti dalla riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti. In questi termini, non risultano pregiudicate le prerogative regionali le quali, lungi dal subire restrizioni, sono poste in grado di svilupparsi ulteriormente nel settore turistico, anche in aree demaniali marittime o in strutture preesistenti suscettibili di recupero. - Sulla necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia di turismo, v., citate, sentenze nn. 214 e 90/2006 e n. 197/2003. - In tema di sussidiarietà verticale, v., citate, sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.

Massima n. 31113

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che introduce un regime derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di concessione demaniale marittima. Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura: esso si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli insediamenti su aree demaniali marittime va determinata nell'atto di concessione. Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce l'art. 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, alla lettera l ), attribuisce alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia». D'altro canto, è indubbio il diritto dominicale dello Stato di fissare la misura del canone di concessione, così come la sua facoltà di destinarne parte alla Regione e parte al comune ovvero a più comuni.

Massima n. 31114

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rinviando ai commi successivi la determinazione della fonte regolamentare statale della disciplina procedimentale di dettaglio, la disposizione in esame si limita a completare la descrizione degli elementi identificativi degli insediamenti turistici di qualità che si intendono sviluppare. Essa integra, in tal modo, il disposto del precedente comma 583, sicché appare del tutto legittimo il richiamo ad aspetti che toccano la compatibilità ambientale e la tutela dei beni culturali esistenti sul territorio, àmbiti di esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ) , Cost. Né appare limitativa delle prerogative regionali la previsione del requisito concernente l'ampliamento della base occupazionale, condizione che qualifica ulteriormente l'operazione che si intende promuovere e sostenere.

Massima n. 31115

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui, in violazione dell'obbligo di leale collaborazione, non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni. La norma rinvia ad una fonte esclusivamente statale (il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) la fissazione dei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari dei soggetti abilitati a presentare le proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, ai quali la Regione - onerata comunque degli adempimenti istruttori sulla legittimazione dei promotori abilitati ad avviare il programma volto alla realizzazione degli insediamenti turistici in questione - resta vincolata, senza possibilità di interlocuzione.

Massima n. 31116

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, comma sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prescrive che le proposte, comprensive dello studio di fattibilità ambientale, del piano finanziario degli investimenti, dell'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, nonché della previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, siano redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al precedente comma 586. La norma, riletta alla luce della declaratoria della parziale illegittimità costituzionale del comma 586, non è più lesiva delle prerogative regionali, contemplando l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Massima n. 31117

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi secondo, lettera s) , e sesto, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 588, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi sono valutate dalle Regioni sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disposizione, nella parte in cui impone alle Regioni criteri inderogabili di priorità nella valutazione di alcune determinate proposte, non è censurabile, dal momento che detti criteri rispondono all'esigenza di non compromettere la tutela dell'ambiente la quale appartiene in via esclusiva alla competenza statale.

Massima n. 31118

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117 e 118 Cost., l'art. 1, commi 589 e 590, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i quali prevedono le verifiche a cui la Regione deve sottoporre le proposte di insediamento turistico di qualità di interesse nazionale e dei termini entro cui le verifiche devono essere compiute (comma 589) e l' iter negoziale del rapporto tra amministrazioni interessate e Regione, stabilendo, in caso di inerzia, la regola del silenzio assenso (comma 590). Ed invero, anche se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo centrale nella valutazione delle proposte, le norme in esame finiscono poi col circoscriverne i margini di apprezzamento. Alla Regione, in altri termini, restano affidati compiti di mera istruttoria tecnica, attraverso un modulo organizzativo che richiama non la "nuova" potestà residuale della Regione, ma il vecchio schema dell'avvalimento d'ufficio; sicché in entrambi i casi, vengono trascurate le competenze regionali in tema di governo del territorio. Non v'è dubbio, infatti, che lo sfruttamento a fini turistici del demanio marittimo, attraverso la costruzione di strutture di notevoli dimensioni, incide di per sé significativamente sull'esercizio di quelle funzioni.

Massima n. 31119

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi secondo, lettera s ), e quarto, e 118 Cost., l'art. 1, comma 591, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione impugnata ricollega alla stipula dell'accordo di programma l'effetto di sostituire ogni altra autorizzazione, approvazione o parere, e di consentire la realizzazione e la gestione di tutte le opere contemplate nella proposta approvata, determinando le eventuali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie. Orbene, la disposizione, di per sé, non è lesiva delle competenze esclusive regionali, limitandosi a delineare gli effetti giuridici dell'accordo di programma, nel rispetto della proposta approvata dalla Regione stessa, con l'indicazione del "limite esterno" costituito dal rispetto dei beni culturali la cui tutela appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Essa però, in quanto strettamente inserita in una procedura di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, non può che subire la stessa caducazione disposta per i due commi precedenti 589 e 590.

Massima n. 31120

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta nonché agli artt. 117, commi quarto e sesto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 592, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che, nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta del promotore, secondo le procedure di cui all'art. 34- quater della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni. Infatti, la caducazione dei commi 589, 590 e 591 rende inoperativa l'espressione "prima della stipula dell'accordo di programma". Inoltre, considerato che le Regioni figurano, nella normativa in esame, tra le "amministrazioni aggiudicatrici", non è lesiva delle competenze regionali una norma che riproduce testualmente una legge già da tempo per esse in vigore.

Massima n. 31121

Non è fondata, in relazione all' art. 2, comma 1, lettera q ), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, all'art. 4, n. 12, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia nonché agli artt. 117, comma quarto, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale stabilisce che, per promuovere la realizzazione degli insediamenti turistici di qualità, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di costruzione, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili. La disposizione censurata non invade competenze legislative primaria o residuale previste, rispettivamente, da norme statutarie ovvero dell'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto, nel riconoscere ai comuni interessati al programma di realizzazione degli insediamenti turistici di qualità la facoltà di adottare o meno - nell'ambito delle proprie competenze individuate dalla citata normativa statale - regimi contributivi agevolati, ne presuppone necessariamente la conformità ai parametri fissati dalle Regioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006 dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 266 del 2005;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593, della medesima legge n. 266 del 2005, promosse – in riferimento all'art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, nonché all'art. 4, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 – dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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