Corte costituzionale
Sentenza n. 78/2007
Corte cost., sent. 16 marzo 2007, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 48, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 50, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 5, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 5-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 9, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 22, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31091
Va affermata la piena legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, in quanto il rimettente deve fare applicazione della norma nel significato che ad essa è stato attribuito. Conseguentemente, oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma nella lettura fornita dalla Corte di cassazione, essendo ininfluenti eventuali diverse interpretazioni fornite dal giudice di legittimità. - Sulla legittimazione del giudice di rinvio a sollevare dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, v., citate, sentenze n. 58/1995, n. 257/1994 e n. 138/1993. - Sul fatto che oggetto dello scrutinio di costituzionalità risulta essere la norma nella lettura fornita dalla Corte di cassazione v., citata, ordinanza n. 501/2000. - V., altresì, citata, sentenza n. 130/1993.
Massima n. 31092
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione in essi previste. Nel formulare, nella sentenza di annullamento, il principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, la Corte di cassazione ha aderito all'orientamento secondo cui la condizione di clandestinità o irregolarità preclude senz'altro l'accesso alle misure alternative, in quanto non potrebbe ammettersi che l'esecuzione della pena nei confronti dello straniero presente contra legem nel territorio abbia luogo con modalità tali da comportare violazione delle regole che configurano detta condizione di illegalità. Questa linea di lettura, peraltro contrastata da opposto filone giurisprudenziale, viola il principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma terzo, Cost., perché preclude l'accesso ai benefici ed esclude dal processo riabilitativo un'intera categoria di soggetti individuata sulla base di un indice - il mancato possesso di titolo abilitativo alla permanenza nello Stato - che di per sé non è univocamente sintomatico né di una particolare pericolosità sociale, incompatibile con il perseguimento di un percorso rieducativo, né della sicura assenza di un collegamento col territorio, che impedisca la proficua applicazione della misura. - Sulle molteplici funzioni attribuite dalla Costituzione alla pena v., citate, sentenze n. 257/2006 e n. 306/1993. - Sulla incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, ultimo periodo, cod. pen., v., citata, sentenza n. 161/1997. - Che la presenza illegale nel territorio dello Stato non osti alla concessione delle misure alternative si legge nella sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 28 marzo 2006, n. 14500.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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