Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2007
Corte cost., sent. 9 marzo 2007, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2007
- Data di deposito
- 9 marzo 2007
- Data di decisione
- 21 febbraio 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:66
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 12 aprile 2006
- decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2006
- art. 45, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
- art. 57, comma 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 44, comma 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 28, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 31071
In relazione al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dello Stato, in relazione a tre atti prodromici alla celebrazione del referendum , di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la conseguente aggregazione dello stesso alla Regione ricorrente (e cioè l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum ; la deliberazione del Consiglio dei ministri, con cui è stata approvata l'indizione del referendum ; il decreto del Presidente della Repubblica, con cui il referendum è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006), va dichiarata l'inammissibilità della censura fondata sulla presunta violazione dell'art. 57, terzo comma, Cost., che attribuisce un seggio senatoriale alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste prescindendo dal calcolo della popolazione residente, in quanto l'affermata violazione del parametro risulta prospettata in via meramente ipotetica (oltre che collegata a incerti elementi di fatto). - Nel medesimo senso, v. citate sentenze n. 72/2005, n. 137/1998, n. 211/1994, n. 153/1986.
Massima n. 31072
Spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum , ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali. - Sul diritto di autodeterminazione delle collettività locali, v. citata sentenza n. 334/2004.
Massima n. 31073
Spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l'indizione del referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e l'aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali.
Massima n. 31074
Spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006. E' infatti erronea la ricostruzione normativa da cui muove la ricorrente, secondo cui sarebbe inapplicabile il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, poiché il territorio della Regione, quale deducibile dall'art. 1, secondo comma, dello statuto speciale, non sarebbe modificabile se non mediante la procedura di revisione statutaria, di cui all'art. 50 dello statuto, quale parzialmente modificato ad opera dell'art. 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Infatti, l'art. 132, primo e secondo comma, Cost. si riferisce pacificamente a tutte le Regioni (quelle indicate nel precedente art. 131), mediante l'individuazione di procedure che coinvolgono tutti i diversi organi e soggetti indicati dalle norme costituzionali come attori necessari nei differenziati procedimenti ivi configurati (enti locali e relative popolazioni, Consigli regionali, Parlamento). In particolare, il secondo comma dell'art. 132 della Costituzione mira a garantire un ruolo significativo alle popolazioni locali, nel complesso rapporto fra interessi locali, regionali e nazionali nei processi di distacco-aggregazione di un comune da una Regione ad un'altra, con conseguente ridisegno del territorio delle Regioni. La stessa parziale modificazione di questo comma ad opera della legge cost. n. 3 del 2001 ha ancora meglio messo in evidenza, nella fase iniziale del procedimento configurato, il ruolo fondamentale della popolazione del singolo ente locale interessato dal distacco-aggregazione tenuto conto del diritto di autodeterminazione delle collettività locali.
Massima n. 31075
Non spettava al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l'indizione del referendum per il distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta. Infatti, la censura di violazione dell'art. 44, terzo comma, dello statuto speciale, il quale prevede che il Presidente della Regione «interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione» non è fondata per tre differenziati motivi. In primo luogo, l'art. 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, configura in termini del tutto vincolati sul piano sostanziale e temporale il contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri, senza che possa prospettarsi una valutazione discrezionale dell'oggetto in questione. In secondo luogo, la recente modifica costituzionale del secondo comma dell'art. 132 Cost. ad opera dell'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha ulteriormente chiarito che il soggetto interessato in questa fase del tutto "prodromica" del procedimento è la sola collettività locale appartenente al Comune interessato dalla proposta di distacco-aggregazione. In terzo luogo, la stessa disposizione costituzionale prevede che, dopo lo svolgimento del referendum , acquisito l'eventuale esito positivo dello stesso e prima dei lavori legislativi che avranno inizio con l'eventuale presentazione del disegno di legge governativo, si provveda allo specifico e solenne coinvolgimento delle Regioni interessate attraverso la richiesta ai loro Consigli regionali del parere sulla proposta.
Massima n. 31076
Non può essere accolta la richiesta alla Corte, formulata dal ricorrente, di autorimessione di questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352 istante l'irrilevanza manifesta della stessa per difetto di pregiudizialità. Infatti, detta disposizione disciplina la fase successiva allo svolgimento del referendum consultivo previsto dall'art. 132, secondo comma, Cost. nell'ipotesi in cui esso abbia avuto esito favorevole, mentre il sollevato conflitto ha ad oggetto atti anteriori e prodromici allo stesso referendum e si inserisce in una fase precedente alla attivazione dell'iniziativa legislativa disciplinata dalla disposizione in parola, non venendo dunque in considerazione ai fini della decisione del conflitto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato, e per esso all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, pronunciare l'ordinanza, depositata il 12 aprile 2006, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta di referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione, relativa al distacco del Comune di Noasca dalla Regione Piemonte ed alla aggregazione dello stesso alla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Consiglio dei ministri, la deliberazione 7 luglio 2006, con cui è stata approvata l'indizione del suddetto referendum;
dichiara che spettava allo Stato, e per esso al Presidente della Repubblica, emanare il decreto 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2006, con cui il referendum nel Comune di Noasca è stato indetto per il giorno 8 ottobre 2006;
dichiara che non spettava al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri 7 luglio 2006 per deliberare l'indizione del predetto referendum.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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