Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2007
Corte cost., sent. 23 febbraio 2007, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2007
- Data di deposito
- 23 febbraio 2007
- Data di decisione
- 7 febbraio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 2, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 24, comma 4, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 24, comma 5, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 24, comma 6, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 24, comma 7, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
- art. 24, comma 8, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31048
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., perché il nuovo istituto del giudizio abbreviato previsto per le controversie in materia di diritto societario non potrebbe considerarsi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lettera d) , della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Premesso che il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula un processo interpretativo relativo all'oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della stessa, in considerazione delle finalità che questa si pone, non v'è dubbio che, nella specie, la delega abbia lo scopo principale di accelerare i tempi della giustizia civile attraverso norme che assicurino una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in alcune materie. Non è condivisibile l'assunto da cui prende le mosse il rimettente, secondo il quale le disposizioni censurate introdurrebbe un nuovo tipo di procedimento: infatti, esse si limitano a configurare una modalità di svolgimento del giudizio di merito, diretta a realizzare le finalità della delega, e sono, quindi, conformi al criterio direttivo della concentrazione del procedimento. - Sulla necessità che il sindacato di costituzionalità della delega si attui tenendo conto delle ragioni e delle finalità poste a fondamento della legge di delegazione v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 199 e n. 125/2003, n. 425 e n. 163/2000. - Sulla necessità di privilegiare una lettura conforme a Costituzione anche in tema di questioni concernenti deleghe legislative, v., citata, sentenza n. 292/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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