Corte costituzionale

Sentenza n. 453/2007

Corte cost., sent. 21 dicembre 2007, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
453/2007
Data di deposito
21 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:453

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32003

V. titoletto.

Massima n. 32004

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Infatti, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre ricorso non vi è, con riferimento all'art. 19 del d.l. n. 223 del 2006, alcuna indicazione relativa al su indicato parametro costituzionale. Tale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso nei casi in cui, come in quello in esame, esso ha ad oggetto l'impugnazione di diverse norme di una stessa legge di contenuto eterogeneo. In tali ipotesi è infatti necessario che la delibera regionale di autorizzazione a proporre il ricorso contenga, con riferimento ad ogni disposizione impugnata, l'indicazione specifica dei parametri costituzionali asseritamente lesi, al fine di consentire di individuare le ragioni poste a fondamento di ogni singola censura. - In senso analogo v. citata sentenza n. 98/2007.

Massima n. 32005

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, censurato dalla Regione Veneto, in riferimento agli art. 119 della Costituzione, in quanto lo Stato, istituendo fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità avrebbe creato dei fondi settoriali in materia attribuita alla competenza residuale delle Regioni, quale quella delle politiche sociali. Infatti deve rilevarsi che la disposizione censurata, nell'istituire i fondi sopra indicati, si limita ad indicare mere finalità di intervento nei settori di rispettiva competenza; come tale la disposizione è inidonea a ledere le competenze regionali, in quanto la lesione può derivare non già dall'enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizzi, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi. - In senso analogo, v. sentenza n. 141/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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