Corte costituzionale
Sentenza n. 452/2007
Corte cost., sent. 21 dicembre 2007, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:452
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, lettere a), d), e), f) e g), nel testo sostituito dalla, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 6, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 6, comma 1, lettere b) e c) nel testo risultante dalla, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- art. 12, comma 1, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31998
V. titoletto.
Massima n. 31999
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, lettere a ), d ), e ), f ) e g ), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale introduce la possibilità, per i Comuni, di prevedere, nella regolamentazione del servizio taxi, turnazioni integrative, servizi sperimentali, tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti. Le censure proposte dalla ricorrente nei confronti del testo introdotto dalla legge di conversione riproducono, nonostante la introduzione, in sede di conversione, di nuovi poteri facoltizzanti per il Comune, quelle svolte nei confronti delle sole disposizioni originarie del decreto-legge, senza che venga addotto alcun motivo per il quale il vizio di legittimità costituzionale denunciato con riguardo all'art. 6, comma 1, lettere b ) e c ) (ovvero le norme corrispondenti all'originario contenuto normativo della disposizione) sussista anche in relazione alle lettere a ), d ), e ), f ) e g ), aggiunte in sede di conversione, sicché il ricorso risulta generico. - Per l'affermazione della inammissibilità del ricorso per genericità, v. le citate sentenze n. 367 e n. 401/2007.
Massima n. 32000
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale aggiunge all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il comma 2- bis , disciplinando le condizioni in presenza delle quali i Comuni acquisiscono la facoltà di «bandire pubblici concorsi, nonché concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica», prevedendo altresì che i Comuni possano «rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari». Pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati». - Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, 222/2005. - Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006. - Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004. - Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 32001
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede che i Comuni possano bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 lettera b) , ovvero prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati». - Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, n. 222/2005. - Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006. - Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004. - Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Massima n. 32002
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, anche nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di autorizzare al trasporto di linea di passeggeri chi sia in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali. Infatti, pur se la materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali regionali, la disposizione censurata, la quale persegue l'obiettivo di accrescere l'offerta del trasporto pubblico locale implementando la platea degli operatori attivi sul mercato, dotando a tal fine l'ente locale di mezzi adeguati per incidere sugli assetti concorrenziali dell'intero mercato del trasporto di sua competenza, ma con una evidente ricaduta sulla libera circolazione delle persone nell'intero territorio nazionale, costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e non travalica, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, i limiti di esercizio della competenza trasversale dello Stato, che è comprensiva della disciplina degli «strumenti di liberalizzazione dei mercati». - Sulla riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 80 e 29/2006, n. 222/2005. - Sulla attitudine delle competenze esclusive statali di tipo trasversale ad intersecare qualsivoglia titolo di competenza legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 80/2006. - Sulla necessità che gli interventi dello Stato nell'esercizio della competenza esclusiva di carattere trasversale in materia di tutela della concorrenza siano ragionevoli e proporzionati rispetto agli obiettivi attesi, v. le citate sentenze n. 14/2004 e n. 272/2004. - Sulla riconducibilità degli strumenti di liberalizzazione dei mercati alla competenza esclusiva statale di tipo trasversale in materia di tutela della concorrenza, v. la citata sentenza n. 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di altre disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) del decreto-legge n. 223 del 2006, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 103 del 2006 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 96 del 2006 indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c), e dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, nei testi rispettivamente risultanti dalla legge di conversione n. 248 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 103 del 2006 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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