Corte costituzionale

Sentenza n. 378/2007

Corte cost., sent. 14 novembre 2007, n. 378

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
378/2007
Data di deposito
14 novembre 2007
Data di decisione
5 novembre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:378

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • legge della Provincia autonoma di Trento n. 17 del 6 dicembre 2005
  • art. 1, comma 483, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 484, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 485, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 486, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 487, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 488, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 489, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 490, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 491, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 492, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 8, comma 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 8, comma 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 9, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 9, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 9, comma 11, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 9, comma 3, riprodotti nella, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 15 dicembre 2004
  • art. 37, legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 23 maggio 2007
  • art. 39, legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 23 maggio 2007

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lettere a) ed e), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 9, numero 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • art. 16, decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) n. 25
  • art. 43, trattato cee
  • art. 49, trattato cee
  • art. 117, Costituzione
  • art. 1, comma 483, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 484, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 485, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 486, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 487, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 488, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 489, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 490, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 491, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 25, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 117, comma 2, lettera e), Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
  • art. 17, decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003
  • art. 11, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  • art. 12, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  • art. 15, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997
  • art. 8, numero 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003
  • art. 5, comma 2, legge n. 394 del 8 luglio 1986
  • art. 5, comma 1, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 8, comma 3, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 1, comma 5, legge n. 349 del 8 luglio 1986
  • art. 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 117, comma 2, lettere a) e s), Costituzione
  • art. 8, numeri 15 e 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 31800

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto l'art. 15, comma 2, della legge della Provincia di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, modificativo dell'art. 1- bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

Massima n. 31801

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto la legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 contenente ulteriori modifiche dell'articolo 1- bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

Massima n. 31802

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, avente ad oggetto l'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente la disciplina di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in considerazione della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria dettata dal decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

Massima n. 31803

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 14 e 15, 9, commi 2, 3 e 11, e 10 della legge della Provincia autonoma di Trento del 15 dicembre 2004, n. 10, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della stessa per asserita omessa precisazione delle competenze, statutarie o costituzionali, e delle relative violazioni. Infatti, per quanto riguarda i rifiuti, è comprensibile quali siano le violazioni contestate, e, per quanto riguarda gli habitat naturali, è evidente che il ricorrente censura innanzitutto che le disposizioni impugnate «eccedono» dalle materie statutarie, ed in secondo luogo fa riferimento alla disposizione costituzionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s) , della Costituzione, per l'ipotesi in cui si ritenga applicabile detto parametro costituzionale, alla luce dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Massima n. 31804

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Tale disposizione, la quale, nel sostituire l'art. 75 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987), nei limiti delle censure proposte per violazione dell'art. 17 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attribuisce alla Giunta provinciale il potere di disporre o autorizzare il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti, dispensando sia dalla data di scadenza per l'utilizzazione delle discariche già autorizzate, sia dal piano di adeguamento delle discariche stesse, si pone in contrasto con il citato art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003 e quindi lesiva, dell'art. 117, secondo comma lettera s) , Cost. - Sulla competenza esclusiva statale di tipo "trasversale", v. sentenze nn. 246 e 183/2006; nn. 336 e 232/2005; nn. 259/2004 e 407/2002.

Massima n. 31805

Non è non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004 (di modifica l'art. 77 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), promossa per violazione degli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché dell'art. 117, secondo comma, lettera s) , della Costituzione. La disposizione, censurata per la sola violazione degli artt. 11 (catasto rifiuti), 12 (registro di carico e scarico) e 15 (formulario di identificazione dei rifiuti trasportati), non presenta profili di lesività se interpretata nel senso che per le operazioni di messa in sicurezza si procede soltanto alla "movimentazione" in sito dei rifiuti, e non alla loro "raccolta e trasporto", come fa pensare l'inciso «tranne che per i rifiuti allontanati dal sito», riferendosi le citate norme statali solo alla "raccolta ed al trasporto" dei rifiuti e non alla loro movimentazione all'interno di un'area privata. Sicché la dizione usata dal legislatore provinciale deve considerarsi impropria, poiché non si tratta di disapplicazione di norme statali, come farebbe ritenere l'espressione «si prescinde», ma di semplice loro non pertinenza al caso.

Massima n. 31806

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, commi 2 e 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Le disposizioni censurate, che attribuiscono alla Giunta provinciale il potere di "designazione" unilaterale dei siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione (ZSC), contrastano con il principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 luglio 1989, n. 349, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa», intesa che deve riferirsi anche alle zone speciali di conservazione (ZSC); tanto più che tali zone sono di interesse internazionale e la "designazione" di aree protette internazionali spetta allo Stato, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 349 del 1986. - In ordine alla violazione dei principi generali dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 425/1999. - Sulla competenza statale in ordine all'istituzione di aree protette di interesse nazionale e internazionale, v. sentenza n. 366/1992.

Massima n. 31807

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10. Posto che, in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione - i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari - spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità Europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale), il potere di interloquire con la Commissione europea, la disposizione censurata, la quale attribuisce al Presidente della Giunta la competenza a tenere i "rapporti" con la Commissione europea in relazione alla valutazione di incidenza dei progetti sulle zone speciali di conservazione di piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito, viola l'indicato parametro, non potendo la Provincia autonoma di Trento ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

Massima n. 31808

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge provinciale n. 10 del 2004, sollevate in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lettere a) e s) e all'art. 8, numeri 15 e 16, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, poiché il ricorrente considera le norme contenute in detto articolo come consequenziali a quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9, mentre esse sono consequenziali al comma 5 del medesimo articolo, comma che non è stato oggetto di impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5, e 9, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 11, 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promossa, in riferimento all'art. 8, numeri 15 e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 2004, promosso con il ricorso n. 26 del 2005;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 6 dicembre 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4), promosso con il ricorso n. 1 del 2006;

dichiara estinto il giudizio in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 – 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosso con il ricorso n. 40 del 2006.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze