Corte costituzionale
Sentenza n. 374/2007
Corte cost., sent. 9 novembre 2007, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/2007
- Data di deposito
- 9 novembre 2007
- Data di decisione
- 5 novembre 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:374
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 9, comma 2, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 31794
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64, dichiarandolo fondato in ogni sua parte, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso. Lo sconfinamento dello Stato dall'ambito delle proprie attribuzioni si è infatti compiuto non certo nel momento in cui le organizzazioni imprenditoriali hanno proposto il ricorso al Ministero e neppure nel corso del procedimento seguito a quel ricorso, ma solamente quando lo Stato (e, per esso, la direzione generale per il commercio del Ministero dello sviluppo economico) ha emesso il provvedimento con il quale ha ritenuto di poter decidere nel merito il gravame propostogli e, conseguentemente, di dichiararlo fondato, invitando l'autorità regionale ad emendare le proprie originarie determinazioni. Ne consegue che, decorrendo il termine di 60 giorni di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dalla data di notificazione del decreto impugnato, il ricorso è stato tempestivamente proposto.
Massima n. 31795
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64, dichiarandolo fondato in ogni sua parte, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per genericità, non essendo chiaro se la Regione rivendichi a sé la competenza a decidere il ricorso di cui all'art. 6 del d. m. 24 luglio 1996, n. 501, ovvero escluda del tutto l'esperibilità di quel rimedio. La ricorrente si duole infatti che, decidendo il ricorso proposto dalle due organizzazioni di Imperia nel senso di invitare l'autorità regionale a modificare le proprie originarie determinazioni, lo Stato ha invaso le attribuzioni amministrative che in materia debbono essere riconosciute alla Regione.
Massima n. 31796
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, con conseguente annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64. Se, infatti, può essere considerato congruo il mantenimento in capo allo Stato della competenza ad emanare - previa intesa con le Regioni - norme per la determinazione di criteri di costituzione dei consigli camerali unici su tutto il territorio nazionale - in un contesto in cui comunque è la Regione ad esercitare sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sia quella di controllo e di scioglimento dei consigli medesimi in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di impossibilità di normale funzionamento (art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998) è invece eccessivo, e lesivo delle attribuzioni regionali, conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell'autorità regionale attuative della disciplina posta a livello nazionale, non essendo la previsione di un rimedio amministrativo essenziale alla realizzazione della citata esigenza di necessaria omogeneità. Resta assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità. - Sulle condizioni che devono necessariamente sussistere per una legittima attrazione in capo allo Stato dell'esercizio di funzioni amministrative in sussidiarietà, v. le, citate, sentenze n. 88/2007, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale;
annulla, per l'effetto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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