Corte costituzionale

Sentenza n. 359/2007

Corte cost., sent. 31 ottobre 2007, n. 359

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
359/2007
Data di deposito
31 ottobre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:359

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, legge della Regione siciliana n. 23 del 23 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 31751

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23, nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sino a tutto l'anno 2002, nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria. La norma censurata, nell'adottare per i lavoratori socialmente utili, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 1998, un criterio di computo del compenso spettante in caso di prestazioni eccedenti la durata ordinaria comportante un rilevante aumento di spesa, non quantifica tale spesa ulteriore e non ne prevede la copertura per gli anni anteriori al 2003, così violando il principio di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, vincolante anche per la Regione Siciliana. - Per l'affermazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla esigenza di chiarezza e solidità del bilancio, espressa dall'art. 81, quarto comma, Cost., v. le citate sentenze n. 54/1958, n. 30/1959, n. 31/1961, n. 96/1966, n. 47/1967, n. 135/1968, n. 123/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 2002, n. 23 (Norme finanziarie urgenti – Variazione al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 – Seconda misura salva deficit), nella parte in cui stabilisce, con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), sino a tutto l'anno 2002 nuovi criteri di calcolo delle maggiorazioni da corrispondere ai soggetti impiegati in lavori socialmente utili per una durata oraria eccedente quella ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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