Corte costituzionale
Sentenza n. 344/2007
Corte cost., sent. 19 ottobre 2007, n. 344
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 344/2007
- Data di deposito
- 19 ottobre 2007
- Data di decisione
- 10 ottobre 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:344
Parametri
Massime
Massima n. 31704
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore assume la qualità di parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo». - In senso conforme, v. le, citate, sentenze n. 89/2006 e n. 386/2005.
Massima n. 31705
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per genericità dei parametri evocati e per mancanza di idoneità lesiva dell'atto impugnato. Non è infatti ravvisabile la dedotta genericità o insufficienza dei parametri costituzionali invocati e l'atto impugnato è idoneo, di per sé ad incidere su competenze della Regione Toscana costituzionalmente garantite.
Massima n. 31706
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio, con conseguente annullamento, nella parte indicata in motivazione, della nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580. Premesso che con la sentenza n. 89 del 2006 la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, statuendo che lo Stato non può ritenersi competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale e quindi nel porto di Viareggio, la nota ministeriale impugnata, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, ha impartito ai propri uffici dipendenti direttive per l'esecuzione di tale sentenza, disponendo il trasferimento della documentazione concernente le concessioni demaniali sulle aree portuali al Comune di Viareggio; dall'altro, ha invitato gli uffici stessi, dandone notizia anche alla Regione Toscana, «in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze, la quale involge profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale», a non tener conto della citata pronuncia se non per il solo porto di Viareggio, lede, per tale secondo aspetto, le attribuzioni della Regione ricorrente, giacché con essa il Ministero ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere in ordine alle stesse concessioni demaniali, con implicito, ma chiaro, riferimento agli altri porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio della Regione Toscana. - Sul riparto, di competenze tra Stato e Regioni in materia di concessioni demaniali nei porti turistici di rilevanza regionale o interregionale, v. le, citate, sentenze n. 322/2000, n. 89 e n. 90/2006 e 255/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;
annulla, per l'effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007
ORDINANZA
Visto l'intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.
Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che l'esito del giudizio non sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo;
che, nel caso in esame, non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'esigenza di salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte induce a ritenere inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento.
F.to: Franco Bile, Presidente
Testo integrale
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