Corte costituzionale

Sentenza n. 344/2007

Corte cost., sent. 19 ottobre 2007, n. 344

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
344/2007
Data di deposito
19 ottobre 2007
Data di decisione
10 ottobre 2007
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:344

Parametri

Massime

Massima n. 31704

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore assume la qualità di parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo». - In senso conforme, v. le, citate, sentenze n. 89/2006 e n. 386/2005.

Massima n. 31705

Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580 del 21 marzo 2006, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per genericità dei parametri evocati e per mancanza di idoneità lesiva dell'atto impugnato. Non è infatti ravvisabile la dedotta genericità o insufficienza dei parametri costituzionali invocati e l'atto impugnato è idoneo, di per sé ad incidere su competenze della Regione Toscana costituzionalmente garantite.

Massima n. 31706

Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio, con conseguente annullamento, nella parte indicata in motivazione, della nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, Divisione 6^, prot. numero MINFTRA/DINFR/2580. Premesso che con la sentenza n. 89 del 2006 la Corte costituzionale ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, statuendo che lo Stato non può ritenersi competente in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo siti nelle aree portuali di interesse regionale o interregionale e quindi nel porto di Viareggio, la nota ministeriale impugnata, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, ha impartito ai propri uffici dipendenti direttive per l'esecuzione di tale sentenza, disponendo il trasferimento della documentazione concernente le concessioni demaniali sulle aree portuali al Comune di Viareggio; dall'altro, ha invitato gli uffici stessi, dandone notizia anche alla Regione Toscana, «in attesa della soluzione definitiva della complessiva questione del riparto di competenze, la quale involge profili politico-istituzionali che possono essere deliberati solo a livello politico generale», a non tener conto della citata pronuncia se non per il solo porto di Viareggio, lede, per tale secondo aspetto, le attribuzioni della Regione ricorrente, giacché con essa il Ministero ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere in ordine alle stesse concessioni demaniali, con implicito, ma chiaro, riferimento agli altri porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale, siti nel territorio della Regione Toscana. - Sul riparto, di competenze tra Stato e Regioni in materia di concessioni demaniali nei porti turistici di rilevanza regionale o interregionale, v. le, citate, sentenze n. 322/2000, n. 89 e n. 90/2006 e 255/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici e commerciali di rilevanza economica regionale ed interregionale siti nella Regione Toscana, ulteriori rispetto al porto di Viareggio;

annulla, per l'effetto, nella parte indicata in motivazione, la nota del 21 marzo 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2007

ORDINANZA

Visto l'intervento spiegato in giudizio dalla società Porto Turistico Domiziano.

Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che l'esito del giudizio non sia suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo;

che, nel caso in esame, non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'esigenza di salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte induce a ritenere inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento.

F.to: Franco Bile, Presidente

Testo integrale

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