Corte costituzionale
Sentenza n. 339/2007
Corte cost., sent. 12 ottobre 2007, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 339/2007
- Data di deposito
- 12 ottobre 2007
- Data di decisione
- 8 ottobre 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 4, comma 3, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 4, comma 4, lettere a), b), c), e) e f), legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 4, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 5, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 1, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 3, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 5, comma 6, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 6, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 6, comma 3, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 7, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 8, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 9, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 11, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 12, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 13, comma 1, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 13, comma 3, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 13, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 14, comma 2, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
Parametri
Massime
Massima n. 31675
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel dettare i criteri e i limiti dell'attività agrituristica, demanda alle Regioni e alle Province autonome di definire criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. Tale disposizione, infatti, costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel precedente comma, il quale attribuisce alle Regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica, sicché deve intendersi demandata ai suddetti enti anche l'individuazione delle regole in base alle quali calcolare il tempo di lavoro cui fa riferimento la norma impugnata.
Massima n. 31676
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tale disposizione, la quale prevede che «L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti», stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un'attività come agrituristica, opera esclusivamente nell'ambito delle materie agricoltura e turismo, di competenza legislativa residuale delle regioni, cui è riconducibile, in via immediata, la suddetta attività.
Massima n. 31677
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, lettere a ), b ), c ), e ), ed f ), della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tali disposizioni, nel fissare una serie di criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe, ledono le prerogative regionali, in quanto dirette a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l'attività agrituristica.
Massima n. 31678
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Le disposizioni censurate, le quali prevedono che «Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica» (comma 4) e che «Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità» (comma 5), fissano in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, senza che residui alcuno spazio normativo per le Regioni, risultando così lesa la competenza di queste ultime nella suddetta materia.
Massima n. 31679
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto prevede che, nella individuazione dei requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell'agriturismo, deve tenersi conto di particolari elementi, quali, tra l'altro, le caratteristiche architettoniche degli immobili. La norma censurata, infatti, demanda alle Regioni il compito di stabilire i suddetti requisiti, non invadendo in tal modo alcuna competenza regionale, e si limita a fissare alcuni principi generali, lasciando alle Regioni la concreta disciplina in materia.
Massima n. 31680
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti consumati nelle strutture di agriturismo, conterrebbe una disciplina di dettaglio in una materia di competenza concorrente. La norma censurata, infatti, si limita a rimandare, circa la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande, alla disciplina contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283, la quale pone una disciplina di portata generale, applicabile anche all'attività agrituristica, finalizzata alla tutela della salute e, in particolare, a garantire la salubrità degli alimenti, e nell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con il quale il legislatore ha ribadito la deroga ivi prevista a favore delle produzioni alimentari agrituristiche (dettata per le loro peculiari caratteristiche), in relazione ai requisiti igienico sanitari.
Massima n. 31681
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare le modalità di produzione, preparazione e confezionamento degli alimenti consumati nelle strutture di agriturismo, conterrebbe una disciplina di dettaglio in una materia di competenza concorrente. La norma censurata, infatti, si limita ad indicare alcuni criteri a cui deve attenersi l'autorità sanitaria ai fini della valutazione di idoneità dei locali al trattamento e alla somministrazione di alimenti all'interno delle aziende agrituristiche e, quindi, a dettare un principio fondamentale in materia di tutela della salute e, sotto altro aspetto, in materia di governo del territorio, anch'esso di competenza concorrente.
Massima n. 31682
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, nel disciplinare i requisiti igienico-sanitari applicabili alle strutture edilizie ed alle attrezzature dell'agriturismo, prevede una deroga a favore delle strutture agrituristiche per quanto attiene al rispetto della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche. La norma impugnata, infatti, nel prevedere per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche mediante l'adozione di opere provvisionali, fissa un principio fondamentale relativo alla tutela della persona.
Massima n. 31683
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, commi 2 e 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Le disposizioni censurate, le quali stabiliscono che «La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso» (comma 2), e che «Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando», sotto la propria responsabilità, «la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge» (comma 3), disciplinano il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, nonché le comunicazioni delle eventuali variazioni dell'attività autorizzata e attengono, quindi, unicamente ad aspetti relativi alla attività agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato.
Massima n. 31684
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevede le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. La norma censurata si limita, infatti, da un lato, a prevedere la possibilità per le Regioni di disciplinare le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica; dall'altro, a rendere facoltativa per le Regioni l'organizzazione a tal fine di appositi corsi di formazione.
Massima n. 31685
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. Tale disposizione, la quale stabilisce che «L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi», e, al successivo comma 2, che, «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente», prescrive comunicazioni strettamente ed esclusivamente collegate con l'attività agrituristica, e quindi estranee ad ambiti di competenza legislativa statale e lesive delle prerogative regionali.
Massima n. 31686
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il quale prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. La norma censurata, in presenza di un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di funzioni amministrative e nel rispetto dei requisiti di proporzionalità e adeguatezza dell'intervento statale, nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione, ha attratto in sussidiarietà a livello centrale il compito di definire i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche. - Sulle condizioni necessarie affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117, v. le, citate, sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242/2005, n. 6/2004, n. 303/2003.
Massima n. 31687
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo. La norma censurata risulta chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, e quindi la scelta di attribuire in sussidiarietà al Ministero delle politiche agricole e forestali un ruolo centrale nella predisposizione del programma triennale di promozione dell'agriturismo risulta giustificata laddove si considerino le ricadute che l'attività di promozione determina sul piano dei rapporti tra le aziende agrituristiche e tra queste ultime e gli altri operatori turistici, ed è assistita dalle garanzie previste dalla giurisprudenza costituzionale, essendo previsto che quel programma venga adottato previa intesa con le Regioni e Province autonome. - Sulla legittimità di interventi in sussidiarietà dello Stato finalizzati alla promozione del " made in Italy " a livello nazionale e internazionale, v. le, citate, sentenze n. 88/2007 e n. 214/2006.
Massima n. 31688
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti della attività di pesca. La norma censurata, nel rendere applicabile la disciplina contenuta nella legge n. 96 del 2006 ai pescatori che esercitano le medesime attività delle aziende agrituristiche, va interpretata nel senso che essa opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato .
Massima n. 31689
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, censurato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in quanto attribuisce allo Stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, imponendo alle Regioni l'obbligo di fornire informazioni all'Osservatorio nazionale dell'agriturismo. Le disposizioni censurate, infatti, mirano a coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti all'attività agrituristica da esse svolta, al fine di disporre di un quadro unitario, e costituiscono, quindi, espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale
Massima n. 31690
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni. Risulta, infatti violato il principio di leale collaborazione.
Massima n. 31691
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96. La disposizione censurata, la quale prevede che «Le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa», è lesiva delle competenze regionali per la parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo, sicché le Regioni devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, commi 2 e 3, dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui, nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni;
c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n. 96 del 2006, nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a);
d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, dell'art. 5, commi 1, 2, 3, e 6, dell'art. 7, dell'art. 9, comma 2, dell'art. 11, dell'art. 12 e dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge n. 96 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Lazio, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze