Corte costituzionale

Sentenza n. 322/2007

Corte cost., sent. 24 luglio 2007, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
322/2007
Data di deposito
24 luglio 2007
Data di decisione
11 luglio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:322

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31652

È inammissibile, nonostante la correttezza delle premesse argomentative, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 609- sexies c.p.p., secondo cui l'autore di atti sessuali con minore infraquattordicenne non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. La mancata verifica della possibilità di un'interpretazione secundum constitutionem della norma impugnata e l'inadeguatezza della motivazione in ordine alla rilevanza, quali cause dell'evocata inammissibilità, costituiscono il riflesso del salto logico compiuto dal giudice a quo nella formulazione della questione. È vero, infatti, che, da un lato, poiché l'intero disvalore della fattispecie tipica ruota intorno all'elemento dell'età dell'offeso (minore di quattordici anni), tale elemento deve poter essere collegato all'agente anche dal punto di vista soggettivo, e che, d'altro lato, il principio di colpevolezza non può essere totalmente sacrificato in nome di una più efficace tutela penale di altri valori di rango costituzionale (in questo caso l'intangibilità sessuale di soggetti considerati, in ragione dell'età, incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti sessuali e particolarmente esposti ad abusi). Tuttavia è vero anche che la richiesta eliminazione dell'art. 609- sexies avrebbe l'effetto di rendere applicabili all'età infraquattordicenne dell'offeso le disposizioni generali in tema di imputazione dolosa e di errore di cui agli artt. 43 e 47 c.p.p., cosicché l'errore sull'età, dovendo essa rientrare nella componente rappresentativa del dolo, scuserebbe anche se colposo. La norma censurata potrebbe, semmai, ritenersi lesiva del principio di colpevolezza non per il mero fatto di derogare agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui neghi rilievo all'ignoranza o all'errore inevitabile sull'età. - Sul principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost., v., citate, sentenze n. 364/1988 e n. 61/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, inserito dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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