Corte costituzionale

Sentenza n. 315/2007

Corte cost., sent. 20 luglio 2007, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/2007
Data di deposito
20 luglio 2007
Data di decisione
10 luglio 2007
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, comma 1, lettera b), legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 46, comma 2, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 31637

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 44, comma 1, lettera b ), e 46, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per violazione, rispettivamente, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, e degli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità, opposta in dipendenza della mancata notificazione del ricorso al minore al quale si riferisce il procedimento di adozione: e invero le questioni sono state sollevate nel corso di un giudizio di appello promosso dalla parte che eccepisce l'inammissibilità, con ricorso presentato in proprio e in qualità di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore stesso.

Massima n. 31638

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), va disattesa l'eccezione di inammissibilità opposta sotto il profilo che, in caso di ritenuta fondatezza della questione, il dissenso all'adozione del genitore, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, della medesima legge, impedirebbe in ogni caso l'accoglimento dell'appello. Al riguardo è sufficiente rilevare che la censura di illegittimità costituzionale investe non solo l'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge n. 184 del 1983, ma anche il menzionato articolo 46, sicché deve escludersi che, nella specie, detto dissenso renda comunque priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 44, comma 1, lettera b ).

Massima n. 31639

È infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b ), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell'altro coniuge, genitore del minore che s'intende adottare, di chiedere l'adozione del medesimo. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto - per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell'art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore - giustificare l'adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell'adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, "adozione non legittimante". Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all'art. 44, comma 1, lettera b ), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l'esistenza attuale, al momento dell'inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell'assenso di cui all'art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all'adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta - come nella specie - prima della proposizione della domanda e della prestazione dell'assenso, fa venire meno una delle condizioni dell'azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né la norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all'art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno status , del principio secondo cui il tempo necessario per l'attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l'interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell'azione ed individuato in quello dell'affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell'assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa, perché l'accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell'azione, in contrasto con i princípi propri dell'adozione.

Massima n. 31640

È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand'anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, sollevata in riferimento agli artt 2 e 31, secondo comma, Cost., dal momento che il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto nel giudizio a quo .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 31 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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