Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2007
Corte cost., sent. 19 gennaio 2007, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 30945
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio a quo , della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa ex Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, prevede la decorrenza solo dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Infatti, l'oggetto del giudizio a quo non è, come affermato dall'INPS resistente, una rendita vitalizia già liquidata all'assicurata, rispetto alla quale non potrebbe prospettarsi la questione del mancato adeguamento del valore nominale dei contributi, bensì la pensione di vecchiaia, con conseguente rilevanza di tale rivalutazione.
Massima n. 30946
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che gli aumenti dei trattamenti pensionistici conseguenti alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, decorrano dal 1° gennaio 2001 e non dal momento della percezione del trattamento pensionistico. Non è, infatti, condivisibile l'argomentazione secondo cui l'omessa previsione degli aumenti dei trattamenti pensionistici per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001 sarebbe una lacuna legislativa già compresa nella questione decisa con la sent. n. 78/1993, in quanto quest'ultima ha riguardato l'art. 9 della legge n. 389 del 1963, ossia un precetto del tutto distinto da quello oggi contestato. - V., citata, sentenza n. 78/1993.
Massima n. 30947
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla rivalutazione dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa ex Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. La ragionevolezza della norma deve essere valutata in relazione all'intervento legislativo complessivo, nel quale la decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione rappresenta uno solo degli aspetti da esaminare, insieme al criterio di adeguamento del valore nominale del contributi e all'estensione temporale del periodo per il quale è stata imposta la sua applicazione: sotto questo profilo, le opzioni del legislatore sono tali da consentire, per il futuro, la piena corrispondenza del valore dei contributi versati agli incrementi del costo della vita, con innegabile vantaggio per gli iscritti all'assicurazione facoltativa e alla "Mutualità pensioni". La gravosità per l'erario di tali scelte e la necessità del legislatore di tener conto del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie rendono non irragionevole la fissazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall'estensione del periodo coperto dalla rivalutazione. - Sulla incostituzionalità dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, v., citata, sentenza n. 141/1989. - Sulla incostituzionalità dell'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389, v., citata, sentenza n. 78/1993. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo dei trattamenti pensionistici, v., citata, sentenza n. 265/1992. - Sulla necessità per il legislatore di tener conto del quadro della politica economica generale v, citate, sentenza n. 226/1993 e ordinanza n. 202/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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