Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2007
Corte cost., sent. 17 luglio 2007, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2007
- Data di deposito
- 17 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 31577
Non è fondata, in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella interpretazione, consolidata in diritto vivente, secondo la quale la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata dei processi celebrati innanzi alla Corte dei conti ed agli altri giudici speciali, a differenza di quelli celebrati innanzi a giudici della giurisdizione ordinaria, non deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma va proposta innanzi al giudice individuato come competente secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione riguarda, infatti, gli organi di amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende alla giurisdizione ed ai provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Sull'ambito di operatività dell'art. 97 Cost., v., citate, le ordinanze n. 122/2005, n. 94/2004, n. 458/2002.
Massima n. 31578
Non è fondata, in riferimento all'art. 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella interpretazione, consolidata in diritto vivente, secondo la quale la domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata dei processi celebrati innanzi alla Corte dei conti ed agli altri giudici speciali, a differenza di quelli celebrati innanzi a giudici della giurisdizione ordinaria, non deve essere proposta dinanzi alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., ma va proposta innanzi al giudice individuato come competente secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile, in tal modo consentendo la convivenza del giudice del merito nella medesima sede del giudice dell'equa riparazione. Ferma restando la ragionevolezza della norma censurata nell'interpretazione restrittiva oggi diritto vivente, il pericolo per l'imparzialità del giudice è talmente ipotetico che è giustificato rimetterne comunque la valutazione alla discrezionalità del legislatore. - Sulla non obbligatorietà dell'estensione dell'art. 11 cod. proc pen. ad ogni procedimento civile, v., citata, sentenza n. 51/1998. - Sulla necessità che il legislatore effettui un bilanciamento fra le esigenze di imparzialità-terzietà del giudice civile e di pienezza della tutela giurisdizionale con riguardo ai singoli tipi processuali civili, v., citate, le sentenze n. 332/2003 e n. 458/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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