Corte costituzionale

Sentenza n. 275/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 275

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
275/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:275

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 24 febbraio 2006
  • art. 1, comma 9, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 24 febbraio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31547

In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Regione resistente, devono essere dichiarate inammissibili sia la questione relativa al comma 4 dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, con riferimento al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a ) ed e ), sia la questione relativa al comma 9, del medesimo art. 1, con riferimento agli artt. 117, comma secondo, lettere a ) ed e ), e 119, sesto comma, Cost., in quanto sollevate nonostante la mancanza di ogni riferimento a detti parametri nella pertinente delibera di autorizzazione del Consiglio dei ministri, sicché deve escludersi la volontà dello Stato ricorrente di promuoverle.

Massima n. 31548

E' cessata la materia del contendere relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria per il 2006), sollevata in riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione e all'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna. La disposizione censurata, la quale stabilisce che la copertura del «disavanzo di amministrazione» a tutto il 31 dicembre 2005 avvenga mediante ricorso all'indebitamento, non ha avuto attuazione, non essendosi provveduto nel corso del 2006 ad alcuna contrazione dei mutui ivi autorizzati. Inoltre, con la nuova disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), è previsto che l'Amministrazione regionale provveda a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre, mediante rinnovo, anche per quota parte, delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui o prestiti obbligazionari medesimi; ma, diversamente da quanto previsto nella norma censurata, precisa che tale disavanzo sia esclusivamente quello derivante dalla mancata contrazione dei mutui già autorizzati. Lo Stato non ha pertanto alcun residuo interesse a coltivare il ricorso avente ad oggetto il citato comma 4 dell'art. 1.

Massima n. 31549

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna. Tale norma stabilisce, per gli enti locali operanti nella Regione Sardegna, un sistema di calcolo del tetto massimo delle spese in conto capitale delle spese sostenibili da detti enti locali diverso da quello previsto dall'art. 1, comma 148, della legge statale 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), in quanto, nel disciplinare autonomamente due categorie di spese deducibili, aventi carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto all'elencazione contenuta nella disposizione di legge statale invocata come parametro, prevede un sistema alternativo di calcolo del tetto massimo non previsto dalla citata legge statale. Orbene l''effetto pratico della disposizione censurata è quello di contenere ulteriormente la finanza locale, con effetti "peggiorativi" per i Comuni sardi rispetto agli altri enti locali italiani. Né può dirsi che qualsiasi interferenza regionale nella determinazione del tetto massimo di crescita della spesa pubblica sarebbe lesiva della prerogativa statale di determinare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, tale tetto, perché la competenza statale concorrente in materia di finanza pubblica regionale e locale, sancita dall'art. 119, secondo comma, Cost. e, per la Regione sarda, dall'art. 7 dello statuto speciale, se legittima la possibilità di stabilire dei limiti massimi, non si traduce anche in una preclusione alle Regioni di adottare norme che, nell'ambito di tali limiti di crescita, siano finalizzate ad attuare gli stessi obiettivi di contenimento. - In tema di coordinamento finanziario, v., citate, sentenze n. 417/2005, n. 390, n. 37, n. 36, n. 4/2004 e n. 376/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2006), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione e dell'art. 1, comma 9, della medesima legge, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119, sesto comma, della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento all'art. 119, sesto comma, della Costituzione e all'art. 11 dello statuto speciale per la Sardegna, sollevata dal Presidente del Consiglio con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, della legge della Regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, ultimo periodo, e 119, secondo comma, della Costituzione e all'art. 7 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, sollevata, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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