Corte costituzionale

Sentenza n. 272/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:272

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31541

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per sopravvenuta irrilevanza della questione, essendo ormai passata in giudicato la sentenza penale relativa al medesimo fatto, statuente pure sugli effetti civili, ed essendo, perciò, venuta meno ogni possibilità di sospensione: infatti, sono irrilevanti i successivi sviluppi del giudizio a quo , dopo una valida introduzione del giudizio di costituzionalità.

Massima n. 31542

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perché l'azione di responsabilità erariale sarebbe prescritta: infatti, la questione sulla sospensione del giudizio per pendenza di un processo penale interferente, cui è riferita l'ordinanza di rimessione, è logicamente precedente rispetto a quella relativa alla prescrizione del diritto. - Spetta comunque al giudice rimettente la individuazione dell'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio: sul punto v., citata, ex multis , sentenza n. 100/1993.

Massima n. 31543

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., censurato, in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost., nella parte in cui, applicato in conformità all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in ordine ai rapporti fra giudizi di competenza del giudice ordinario e quelli devoluti al giudice contabile, comporterebbe la sospensione del processo contabile instaurato dopo la sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla domanda civile proposta dall'amministrazione. Infatti, il rimettente, sulla base di una assimilazione del giudizio contabile a quello civile, che fa derivare dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, ritiene che il giudizio contabile debba essere sospeso in caso di pronuncia del giudice penale anche sugli effetti civili del reato, ma tale tesi è fondata su un'erronea interpretazione della disposizione censurata, poiché l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. collega l'effetto sospensivo del giudizio civile non alla circostanza che la decisione verta anche sugli effetti civili, ma alla proposizione dell'azione civile, alternativamente, dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, indipendentemente dal fatto che statuisca o meno sugli effetti civili. Pertanto il rimettente censura una norma non enucleabile da quella dettata dalla disposizione impugnata e trascura di considerare che non solo non sussiste un "diritto vivente" nel senso della sospensione del processo contabile ma, anzi, sussistono diverse posizioni della Corte dei conti che escludono la riferibilità all'ambito di cognizione della Corte dei conti dell'art. 75 cod. proc. pen..

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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