Corte costituzionale

Sentenza n. 270/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
270/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 44, legge n. 350 del 23 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31536

Nel giudizio relativo alla questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni sul condono fiscale di cui agli «articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003» - esclude dal condono fiscale cosiddetto "tombale", previsto dal citato art. 9 della legge n. 289 del 2002, i contribuenti aventi un esercizio sociale (e, quindi, un periodo d'imposta) non coincidente con l'anno solare e chiuso anteriormente al 31 dicembre 2002, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza. Il rimettente ha precisato che la società contribuente, con riferimento all'IRPEG, all'IRAP e all'IVA relative ai periodi d'imposta dal 1997 al 2002, ha provveduto a perfezionare la «definizione automatica per gli anni pregressi» prevista dal combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 e che il giudizio principale ha ad oggetto l'applicabilità di detta definizione automatica all'IRPEG ed all'IRAP relative al periodo d'imposta dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002. Siffatte precisazioni sono sufficienti a dar conto della rilevanza della questione, perché questa riguarda proprio la norma che esclude l'applicabilità del suddetto condono fiscale ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, come quello oggetto del giudizio a quo , di modo che la domanda della contribuente potrebbe essere accolta solo per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Massima n. 31537

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 nella parte in cui non consente l'applicazione del condono fiscale cosiddetto "tombale" di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non é applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nel testo all'epoca vigente. La disposizione denunciata, consentendo l'applicazione del condono solo ove sia ancora in corso al 31 dicembre 2002 un periodo d'imposta per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003 ed escludendo invece tale applicazione ove il periodo d'imposta, non coincidente con l'anno solare e per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro tale ultima data, risulti già chiuso - come nella specie - al 31 dicembre 2002, comporta un'ingiustificata disparità di trattamento, perché sottopone i contribuenti che hanno presentato entro il 31 ottobre 2003 dichiarazioni dei redditi tempestive (nel rispetto, cioè, dei termini fissati dal citato art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) ad un regime differenziato, in ragione della sola irrilevante circostanza che l'esercizio sociale coincida o no con l'anno solare e che, quindi, il periodo di imposta corrispondente all'esercizio sia già chiuso o no al 31 dicembre 2002. Tale circostanza non costituisce una idonea giustificazione della menzionata diversità di disciplina, essendo del tutto neutra e, di fatto, contingente e casuale rispetto al perseguimento della finalità dell'estensione temporale del beneficio del condono. Per effetto dell'accoglimento della questione sotto l'esaminato profilo, restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dal rimettente.

Massima n. 31538

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente. E invero le ragioni di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003 valgono non solo per la parte di tale norma che richiama il cosiddetto condono "tombale" di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002, oggetto del giudizio principale, ma - data l'identità del meccanismo di estensione del condono - anche per la parte, della quale il ricorrente non deve fare applicazione nel giudizio a quo , che richiama le agevolazioni di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge n. 289 del 2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non é applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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