Corte costituzionale

Sentenza n. 269/2007

Corte cost., sent. 13 luglio 2007, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18-quater, comma 5, legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
  • art. 3, comma 1, legge provinciale n. 16 del 11 novembre 2005
  • art. 3, comma 1, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate, legge provinciale n. 16 del 11 novembre 2005
  • art. 52, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 11 del 29 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31533

Dal contenuto del ricorso si desume chiaramente, pur a fronte di un'erronea indicazione dell'Avvocatura, che la norma che si censura è l'art. 18- quater , comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della medesima Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16.

Massima n. 31534

L'art. 18- quater , comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 del 1991, introdotto dall'art. 3, comma 1, della medesima Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16, pur essendo stato modificato successivamente alla proposizione del ricorso, dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 è sindacabile dalla Corte costituzionale nel testo originario, limitatamente al periodo di vigenza dello stesso. Invero, la modifica, ai sensi dell'art. 80 della legge della Provincia di Trento n. 11 del 2006, è entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, cioè il 3 gennaio 2007. Conseguentemente, non solo la norma impugnata, nella sua formulazione originaria, è rimasta in vigore dal 16 novembre 2005 fino al 2 gennaio 2007, ma non può neppure escludersi che essa, nel periodo sopraindicato, abbia trovato applicazione.

Massima n. 31535

Illegittimità costituzionale dell'art. 18- quater , comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22, inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16, nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della medesima Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. La normativa comunitaria in materia di appalti pubblici prevede che, in ogni caso, quando si realizzi un'opera per importi pari o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all'appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente, sia che si tratti di ente pubblico che di soggetto privato, il quale, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio. La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie de quibus , poiché si tratta di accordi a titolo oneroso, dai quali derivano per le parti contraenti diritti e obblighi reciproci, che consentono al proprietario di un'area gravata da vincolo preordinato all'espropriazione di mantenere la proprietà dell'area e di ottenere la gestione del servizio previsto in cambio della realizzazione diretta degli interventi necessari. Pertanto, le direttive comunitarie devono essere osservate anche nell'ipotesi in cui sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l'opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, in quanto fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale (nel caso di specie, della normativa della Provincia autonoma di Trento), in base agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Conseguentemente, la mancata previsione, nella norma provinciale impugnata, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la sua illegittimità costituzionale. - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 129/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 – Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'art. 52, comma 1, della legge della Provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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