Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2007

Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2007
Data di deposito
26 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:235

Parametri

Massime

Massima n. 31449

E' inammissibile il ricorso con il quale la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli atti adottati dal Tribunale di Padova in un giudizio civile avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni formulata nei confronti del Presidente della Regione. Va premesso che è atto idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione quello, imputabile allo Stato o alla Regione, che «sia dotato di efficacia e rilevanza esterna» o che, se preparatorio o non definitivo, rechi già in sé requisiti minimi di lesività e sia rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima», l'attività processuale priva di contenuto decisorio, svolta da un giudice ordinario, nel corso di un giudizio civile, instaurato - su citazione del preteso danneggiato - nei confronti del Presidente della Regione per il risarcimento del danno derivante da talune sue dichiarazioni, asseritamente diffamatorie, pronunciate nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale, non menoma le prerogative di insindacabilità delle opinioni dei componenti del Consiglio regionale, di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. Né può ritenersi che alla decisione della Giunta regionale di sollevare conflitto di attribuzione consegua effetto inibitorio dell'attività giurisdizionale, poiché ciò postulerebbe l'applicabilità anche ai consiglieri regionali della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sulla base di un'interpretazione estensiva o analogica, la quale non è consentita, da un canto, dal preciso tenore letterale del testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 Cost. e alla carica di parlamentare, e non è, dunque, suscettivo di ampliamento, dall'altro, dal carattere eccezionale, quindi preclusivo dell'analogia, della medesima legge, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso col quale la Regione ha sollevato il conflitto di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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