Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2007

Corte cost., sent. 21 giugno 2007, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2007
Data di deposito
21 giugno 2007
Data di decisione
18 giugno 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:221

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, primo periodo, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 dicembre 2005
  • art. 17, comma 2, secondo periodo, legge provincia Bolzano n. 13 del 23 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 31425

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, limitatamente alle parole "solamente" e "non" per contrasto con gli artt. 4 e 8, numero 3, dello statuto speciale della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione anche in relazione all'art. 6, secondo comma, delle norme di attuazione del medesimo statuto approvate con d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690. Invero, fermo restando la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali, la prima parte della disposizione censurata, la quale, per le cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico oggetto di finanziamento leasing , limita la prelazione artistica al primo trasferimento del bene nella proprietà del locatore e non la prevede per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario, non soddisfa le esigenze di tutela dei beni culturali cui l'istituto della prelazione è predisposto. L'esaurimento del rapporto di leasing , infatti, non comporta il venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e dell'interesse pubblico alla sua tutela. Quest'ultima va garantita mantenendo l'amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l'eventuale esercizio della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in cui l'opzione del locatario realizza - anche a distanza di molti anni dal primo - un secondo trasferimento di proprietà. - In relazione alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano a legiferare in materia di beni culturali, vedi sentenze nn. 51/2006 e 340/1996. - In relazione al fondamento dell'istituto della prelazione riguardo ai beni culturali, vedi sentenza n. 269/1995.

Massima n. 31426

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, secondo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s ), della Costituzione e agli artt. 4 e 8, numero 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, anche in relazione all'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690. Invero, la seconda parte della disposizione censurata la quale, per le cessioni di immobili dichiarati d'interesse storico e artistico oggetto di contratto c.d. lease-back , esclude l'applicazione della prelazione nell'ipotesi in cui il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing e prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing , non compromette gli interessi pubblici alla tutela del bene culturale. Questi, infatti, risultano garantiti, da un lato, dalla permanenza dell'obbligo di denuncia del trasferimento dei beni culturali, che ha la funzione fondamentale di rendere nota la titolarità dei beni in questione e l'identità del soggetto che li detiene; dall'altro, dalla previsione dell'insorgenza del diritto di prelazione in caso di mancato esercizio del riscatto. - In relazione alla funzione dell'obbligo di denuncia del trasferimento dei beni culturali, vedi sentenza n. 405/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 – legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «solamente» e «non»;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, secondo periodo, della stessa legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 2005, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli artt. 4 e 8, numero 3, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), anche in relazione all'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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