Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2007
Corte cost., sent. 2 febbraio 2007, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2007
- Data di deposito
- 2 febbraio 2007
- Data di decisione
- 22 gennaio 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005
- art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005
- art. 5, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005
- art. 8, comma 3, lettera e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005
- art. 11, comma 6, lettera e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 5 dicembre 2005
Parametri
- art. 33, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera n), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera b), legge n. 30 del 14 febbraio 2003
- art. 49, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003
Massime
Massima n. 30975
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e ), e 11, comma 6, lettera e ), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ritenute carenze relative all'identificazione del parametro statutario violato. Infatti, il ricorrente ha evocato le disposizioni degli artt. 33, sesto comma, e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione dopo aver rilevato che lo statuto, nelle materie in oggetto, non attribuisce alla Regione poteri idonei a giustificare l'emanazione delle disposizioni impugnate.
Massima n. 30976
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere l ) e n ) , e terzo comma, e 33, sesto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata è conforme al sistema delle competenze concorrenti e del concorso di competenze che si verifica in tema di apprendistato, in quanto, nello stabilire che la formazione dalla legge definita formale debba essere prevalentemente esterna, non altera i rapporti tra formazione interna, di competenza statale, e formazione esterna, di competenza regionale. - Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di apprendistato, v. citate sentenze n. 425/2006 e n. 50/2005.
Massima n. 30977
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e ), e 11, comma 6, lettera e ), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, sollevata in riferimento all'art. 33, sesto comma, della Costituzione. Premesso che, secondo l'art. 5, commi 3 e 4, l'accreditamento delle università non viene attribuito d'ufficio ma costituisce esplicazione dell'autonomia delle stesse, che possono chiederlo o meno, il loro coinvolgimento nel sistema dei servizi per il lavoro non si configura come adempimento di un obbligo, ma come mera facoltà di partecipazione ai detti organi regionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, e 33, sesto comma, della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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