Corte costituzionale
Sentenza n. 195/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:195
Parametri
Massime
Massima n. 31384
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti deve essere dichiarato ammissibile l'intervento spiegato da soggetti già parti del giudizio che ha originato il conflitto, qualora, come avviene nella specie, il suo oggetto incida sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto delle parti intervenienti di agire nel giudizio comune. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 386/2005, n. 154/2004, n. 76/2001.
Massima n. 31385
Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione, in relazione alla sentenza di condanna al risarcimento di danni emessa nei confronti del Presidente-consigliere della medesima Regione in per le dichiarazioni da questi rese nei confronti di giornalisti, è diretto a contestare radicalmente il potere dell'Autorità giudiziaria di accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere della Regione e, in via subordinata, il cattivo uso di tale potere, sicché va rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti intervenienti sul presupposto che venga contestato un mero error in iudicando a fini sostanzialmente impugnatori della predetta sentenza di condanna. - Sull'ammissibilità del conflitto intersoggettivo che può riguardare atti di natura giurisdizionale, con il limite che esso non si risolva in un improprio mezzo impugnatorio, si vedano sentenze n. 2/2007, n. 276 e n. 29/2003. - In senso analogo, v., citata, sentenza n. 276/2003. - Sulla configurazione di conflitto di attribuzione nel caso in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto, v., citate, sentenze n. 110/1970, n. 99/1991, n. 285/1990.
Massima n. 31386
I membri della Giunta regionale godono dell'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare, sicché la guarentigia dei consiglieri non si estende a coprire le funzioni della Giunta o del suo Presidente. Tale affermazione risulta rafforzata dalla riforma costituzionale del 1999 (legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1), che ha accentuato la distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione. Priva di fondamento è, pertanto, non solo la tesi della Regione ricorrente che il Presidente della Giunta regionale goda di una forma di immunità rafforzata (tale da coprire le dichiarazioni presidenziali per il solo fatto che siano riferibili o genericamente connesse alla carica), ma anche quella che il Presidente della Giunta, in quanto tale, sia destinatario della guarentigia che il citato quarto comma dell'art.122 Cost. attribuisce esclusivamente ai consiglieri regionali in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. - In tal senso, v., citate, sentenze n. 183/1981, n. 81/1975.
Massima n. 31387
Non è possibile accedere ad un'interpretazione estensiva o analogica della legge n. 140 del 2003, nel senso di ritenerla applicabile anche ai consiglieri regionali, perché l'interpretazione di tipo estensivo è preclusa dal tenore letterale dell'intero testo legislativo, che fa esclusivo riferimento all'art. 68 della Costituzione e alla carica di parlamentare, e perché la legge citata ha carattere eccezionale, in quanto limitativa dell'esercizio della funzione giurisdizionale, il che la rende insuscettibile di applicazione analogica. Né può condividersi la tesi che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 avrebbe esteso l'immunità prevista dall'art. 68 Cost. anche agli atti di critica e di denuncia politica, latamente connessi con i compiti istituzionali, anche se espletati fuori del Parlamento (o, per analogia, del Consiglio regionale).
Massima n. 31388
Non può essere accolta, in quanto viziata da un erroneo presupposto interpretativo, la tesi della ricorrente Regione Veneto secondo cui la delibera della Giunta di proporre conflitto di attribuzione avverso l'Autorità giurisdizionale a tutela dell'immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni avrebbe effetto inibitorio della funzione giurisdizionale, per l'equivalenza di tale delibera rispetto a quella con la quale il Consiglio regionale decide che le opinioni espresse sono relative all'esercizio delle funzioni consiliari e, quindi, insindacabili. A parte la difficoltà di immaginare che in un atto avente altra natura - quello relativo alla decisione di sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale - confluisca una delibera di insindacabilità quantomeno implicita, quel che più rileva è che non può trasferirsi alla Giunta regionale il potere del Consiglio regionale di valutare se un'opinione espressa da un componente dell'organo legislativo regionale sia riconducibile all'esercizio delle funzioni consiliari; sicché è erroneo ipotizzare che alla decisione della Giunta di sollevare conflitto di attribuzione possa conseguire un effetto inibitorio che paralizzi l'esercizio della funzione giurisdizionale. - In ordine alla riferibilità della tutela di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. alla salvaguardia dell'autonomia riservata al Consiglio, v., citate, sentenze n. 391/1999, n. 382/1998, n. 289/1997, n. 274/1995, n. 81/1975 e n. 70/1985. - Sull'effetto inibitorio dell'esercizio del potere giurisdizionale, v., citata, sentenza n. 1150/1988.
Massima n. 31389
Spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia, Sezione III civile, emettere la sentenza 30 aprile-8 agosto 2005, n. 1715, con la quale il Presidente della Regione Veneto è stato condannato al risarcimento del danno derivante da sue dichiarazioni rese ai mezzi di informazione nei confronti di giornalisti,e va quindi respinto il conflitto di attribuzione proposto avverso tale sentenza dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 121, 122, quarto comma, e 123 della Costituzione. Non può essere accolta, a sostegno della insindacabilità delle dichiarazioni rese dal Presidente, la prospettazione regionale circa la ritenuta inscindibile connessione con l'esercizio dell'attività ad esso istituzionalmente spettante nella materia «ordinamento della comunicazione». La difesa della Regione non indica alcun atto tipico dell'attività consiliare posto in essere dal Presidente che sia connesso con le dichiarazioni per le quali quest'ultimo è stato condannato al risarcimento del danno. Inoltre il "contesto politico", o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Consiglio, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non valgono in sé a connotarle quali espressive della funzione. - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 392/2006 e n. 51/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia, Sezione III civile, nel giudizio promosso da Roberto Reale e Giuseppe Casagrande nei confronti del Presidente della Regione Veneto, emettere la sentenza 30 aprile – 8 agosto 2005, n. 1715, in relazione alla quale è stato sollevato il conflitto di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
ALLEGATO:
Ordinanza letta all'udienza pubblica del 20 marzo 2007
ORDINANZA
Considerato che nei giudizi per conflitto di attribuzione non è di regola ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi,
che, tuttavia, non può escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall'esito del conflitto;
che, conseguentemente, questa Corte, ha ritenuto ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto (sentenze n. 386 del 2005; n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001);
che analoga situazione si riscontra nel presente giudizio per conflitto in quanto l'oggetto del giudizio incide sulla definitiva affermazione o negazione dello stesso diritto della parte interveniente di agire nel giudizio comune.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento di Roberto Reale e Giuseppe Casagrande nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
F.TO: Franco Bile, Presidente
Testo integrale
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